A
differenza della Grecia, Roma ha lasciato una modesta
eredità di pensiero specificamente economico. Il suo
grande impero, in confronto al quale la città-stato
dei Greci appare come un’unità politica assai
limitata, fu incapace di produrre grandi pensatori
sociali .
I
primi rapporti tra ebrei e romani risalgono intorno al
II secolo a.C., quando i Maccabei ebbero contatti
amichevoli con Roma, ma non è molto certa la
cronologia relativa all’apparire delle prime colonie
ebraiche in Roma; probabilmente questo avvenne in
concomitanza dell’alleanza con la repubblica e in
armonia con la tendenza degli Ebrei ad emigrare.
È
storicamente accertato che fin dall’epoca
repubblicana esisteva in Roma una numerosa comunità
ebraica in Trastevere; il praetor peregrinus Cn.
Cornelius Hispalus, secondo Valerio Massimo ,
ne decretò l’espulsione già nel 139 a.C. col
pretesto dei loro riti ritenuti immorali.
L’atteggiamento
dei romani nei confronti degli ebrei variò a seconda
degli ambienti sociali ma in generale la cultura
romana fu loro avversa. Cicerone, Orazio e Plinio il
Vecchio li criticarono apertamente; quest’ultimo li
definì "razza che si distingue per il disprezzo
degli dei”
e Tacito negli Annales
ritenne importante la cacciata di quattromila ebrei da
Roma voluta da Tiberio, perché questi erano ritenuti
fonte di corruzione.
Cesare
invece si dimostrò sempre benevolo nei loro confronti
e così pure Augusto, che concesse alla comunità
ebraica romana di avere un proprio tribunale, il
Beth-Din.
Nelle
Antichità Giudaiche dello storico ebreo Giuseppe
Flavio
sono riportati molti decreti di Giulio Cesare e di
Augusto e di autorità municipali, con i quali era
consentita agli israeliti libertà di culto e la
conservazione di molti privilegi; al contrario Tiberio
li cacciò da Roma e così pure fece Claudio dopo un
primo atteggiamento indulgente, come riferiscono gli Atti
degli Apostoli .
Le
cose cambiarono quando Pompeo Magno occupò nel 63
a.C. Gerusalemme, senza peraltro distruggerla e
rendendo la Giudea
parte del governatorato romano di Siria. Molti
ebrei anelavano alla libertà del loro popolo e
sostenevano di dover negare il tributo dovuto a Roma;
vi furono perciò ribellioni e rivolte ai tempi di
Nerone, finchè i ribelli nel 65 d.C. occuparono
Gerusalemme. La reazione di Roma fu violenta e la città
venne distrutta nel 70 d.C. da Tito: iniziò così la
diaspora del popolo ebraico che si completò con la
definitiva devastazione di Gerusalemme nel 135 d.C.
sotto Adriano; da quel momento la città perse il suo
antico nome e venne chiamata Aelia Capitolina.
Dopo
questa nuova diaspora, le condizioni degli ebrei,
diffusi ormai in tutto l’impero romano, oscillarono
a seconda delle diverse situazioni locali, tuttavia in
generale gli imperatori adottarono verso di essi una
politica piuttosto tollerante che culminò nella
concessione anche a loro della cittadinanza romana,
proclamata da Caracalla con la Constitutio
Antoniniana del 212 d.C. per tutti i cittadini
provinciali.
In
quell’epoca lo stato giuridico e politico degli
ebrei, permetteva, in qualità di cittadini romani, di
accedere a tutte le cariche pubbliche e numerose
disposizioni imperiali li tutelarono.
Con
l’affermarsi del cristianesimo le loro condizioni
peggiorarono e Teodosio, istigato da sant’Ambrogio,
escluse tutti i giudei dall’accesso alle cariche
pubbliche civili e militari. La posizione degli ebrei,
salvo alcune eccezioni, non godette di particolari
favori presso il potere politico di Roma poichè essi
professavano una religione autorizzata che però non
era ben vista: dal culto ebraico derivava
infatti un atteggiamento d’intransigenza nei
confronti dello Stato romano.
Dopo
la caduta nel 476 d.C. dell’Impero Romano
d’Occidente, sotto il dominio di Teodorico re dei
Goti le condizioni degli ebrei furono buone: infatti
questi intervenne in diverse occasioni per difenderli
dai loro persecutori; di fronte alle ingerenze
ecclesiastiche nei loro confronti egli rispose
ponendoli sotto la sua tuitio ed autorizzandoli
a valersi nei confronti del clero della prescrizione
trentennale .
Il
diritto romano non trascura i contratti tra i privati
cittadini e la dottrina sostiene pienamente i diritti
della proprietà, garantendo in modo soddisfacente la
piena libertà di contrattazione.
Quando
l’Italia passa sotto l’Impero Romano d’Oriente,
vengono applicate agli ebrei le norme del codice
giustinianeo che riprendeva quelle degli imperatori
precedenti, in particolare di Teodosio. Viene quindi
stabilito un canone fisso da pagarsi all’imperatore;
le norme contenute nel Codex
pur essendo restrittive, in quanto, ad esempio,
vietano i matrimoni fra giudei e cristiani ed
impediscono agli ebrei le carriere civili e militari,
d’altro canto tutelano gli usi ed i riti ebraici
lasciando piena autonomia religiosa alla comunità
ebraica.
In
seguito, il Codice di Giustiniano non solo riuscirà a
sopperire ai bisogni della tecnica commerciale
nell’ambito dei territori dell’Impero d’Oriente,
ma avrà in sé tanto vigore dottrinario e tanta
vitalità pratica da poter sostenere l’impatto della
lex mercatoria, il diritto commerciale
diffusosi in Europa a partire dal Medioevo.
Fin
dalle Dodici Tavole i legislatori della Roma
repubblicana si occuparono del tasso di interesse.
Tacito tramanda una citazione di un frammento non
pervenuto di tale legge, secondo cui il tasso
d’interesse massimo era fissato con l’espressione unciarium
fenus .
Il
creditore che avesse ricavato un tasso maggiore era
condannato a restituire il quadruplo degli interessi
percepiti al di sopra del tasso legale, cioè del 12%.
Secondo
Tacito, già a partire dal V secolo vari plebisciti
fissarono come tetto nei prestiti di denaro il
suddetto fenus unciarium; ma poi provvedimenti
successivi apportarono riduzioni al tasso di interesse
consentito .
Nel
342 a.C., secondo Tito Livio, la Lex Genuncia
tassativamente vietava il prestito a interesse a tutti
i cittadini romani .
Sembra
che Silla, nell’88 a.C., abbia emanato una lex
unciaria nuova, e che poi Lucullo abbia imposto il
divieto dei tassi superiori al 12%
.
Nell’
età di Cicerone i tassi d’interesse erano
notevolmente ribassati: infatti, egli cita il 6% come
interesse normale ed onesto .
Lungo
sarebbe seguire l’evoluzione dei tassi d’int
eresse
nella Roma imperiale: basti dire che nei primi tre
secoli dell’impero i tassi pagati dai debitori nelle
province segnarono grosse oscillazioni da provincia a
provincia; invece a Roma, nel periodo che va dagli
imperatori Antonini ai Severi, il tasso richiesto per
i prestiti a basso rischio non si discostò mai molto
da un 5-6%.
La
materia della liceità dell’usura e della
regolamentazione dei tassi d’interesse nel diritto
romano riveste grande rilievo “perchè a questo si
rifaranno, in parte, dopo il Mille, sia gli
ordinamenti comunali delle città mercantili italiane
sia i giuristi che non accettarono, o ignorarono, i
divieti che il diritto della Chiesa mirò a rendere
sempre più generali ed assoluti” .
Note
Valerio Massimo, Detti e fatti memorabili,
a cura di R. Faranda, Torino, 1976, I.3,2.,
cit. da G. Summo, Gli ebrei in Puglia dall’XI
al XVI secolo, Bari, 1939, p. 11.
Plinio il Vecchio, Historiae, a c. di S. Ferri,
in Storia delle arti antiche, Roma 1946,
XIII, 9,5, pp. 285 – 286.
Giuseppe Flavio, Antichità giudaiche,
Torino, 1998, XIV, cap.10 - 9 - 16, XVI, cap. 6 -
2 - 7.
Cassiodoro, Variae, ed. T. Mommsen, in M.
G. H., Scriptores Antiquissimi, XII, cit.
da Summo, op. cit., p. 26.
Codex Justinianeus, tit. VIII
libro I, Venezia 1836, cit. da Summo, op. cit. p.
29.
O. Nuccio, Il pensiero economico italiano,
Sassari 1984-1992, V vol., I, p.385. Il prof. O.
Nuccio (1996), nell’articolo:
“Misinterpretazioni ed equivoci nella storia
dell’interesse”, in Rassegna economica, n.2,
Apr.- Giu., afferma che si è spesso equivocato
nell’interpretare il termine usura nei testi
antichi. Il termine, che usato al singolare indica
prestito senza interesse e al plurale prestito con
interesse, non
è mai stato inteso dai Romani in senso
negativo,individuandosi con esso sempre e solo
l’utilizzazione di qualcosa. Successivamente il
vocabolo usura venne usato come sostituto di foenus
- interesse - esprimendo la fecondità del
capitale.
Per Tito Livio esso ha origine da un plebiscito
del 357 a.C. promosso dai tribuni M. Duilio e L.
Menenio, al quale avrebbe fatto seguito una
riduzione dei tassi del
347 a.C. e la loro abolizione con la lex
Genuncia.
Alla
fine dell’età repubblicana il tasso di
interesse massimo è pari al 12% annuo, cosiddetta
usurae centesimae, e questo limite non
viene più rimosso anche in età imperiale ove
addirittura si
afferma il divieto di anatocismo, usurae
-usurarum.