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IL CONCETTO DI USURA NEL MONDO ROMANO 

Fonte: tesi di laurea discussa alla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli dalla dottoressa Daniela Capone (Virgilio Mail) sul tema: "Profili dell’usura e della polemica antiebraica nel Rinascimento. Il mercante di Venezia di Shakespeare". 

A differenza della Grecia, Roma ha lasciato una modesta eredità di pensiero specificamente economico. Il suo grande impero, in confronto al quale la città-stato dei Greci appare come un’unità politica assai limitata, fu incapace di produrre grandi pensatori sociali [1].

I primi rapporti tra ebrei e romani risalgono intorno al II secolo a.C., quando i Maccabei ebbero contatti amichevoli con Roma, ma non è molto certa la cronologia relativa all’apparire delle prime colonie ebraiche in Roma; probabilmente questo avvenne in concomitanza dell’alleanza con la repubblica e in armonia con la tendenza degli Ebrei ad emigrare.

È storicamente accertato che fin dall’epoca repubblicana esisteva in Roma una numerosa comunità ebraica in Trastevere; il praetor peregrinus Cn. Cornelius Hispalus, secondo Valerio Massimo [2], ne decretò l’espulsione già nel 139 a.C. col pretesto dei loro riti ritenuti immorali.

L’atteggiamento dei romani nei confronti degli ebrei variò a seconda degli ambienti sociali ma in generale la cultura romana fu loro avversa. Cicerone, Orazio e Plinio il Vecchio li criticarono apertamente; quest’ultimo li definì "razza che si distingue per il disprezzo degli dei” [3] e Tacito negli Annales [4] ritenne importante la cacciata di quattromila ebrei da Roma voluta da Tiberio, perché questi erano ritenuti fonte di corruzione.

Cesare invece si dimostrò sempre benevolo nei loro confronti e così pure Augusto, che concesse alla comunità ebraica romana di avere un proprio tribunale, il Beth-Din.

 Nelle Antichità Giudaiche dello storico ebreo Giuseppe Flavio [5] sono riportati molti decreti di Giulio Cesare e di Augusto e di autorità municipali, con i quali era consentita agli israeliti libertà di culto e la conservazione di molti privilegi; al contrario Tiberio li cacciò da Roma e così pure fece Claudio dopo un primo atteggiamento indulgente, come riferiscono gli Atti degli Apostoli [6].

Le cose cambiarono quando Pompeo Magno occupò nel 63 a.C. Gerusalemme, senza peraltro distruggerla e rendendo la Giudea  parte del governatorato romano di Siria. Molti ebrei anelavano alla libertà del loro popolo e sostenevano di dover negare il tributo dovuto a Roma; vi furono perciò ribellioni e rivolte ai tempi di Nerone, finchè i ribelli nel 65 d.C. occuparono Gerusalemme. La reazione di Roma fu violenta e la città venne distrutta nel 70 d.C. da Tito: iniziò così la diaspora del popolo ebraico che si completò con la definitiva devastazione di Gerusalemme nel 135 d.C. sotto Adriano; da quel momento la città perse il suo antico nome e venne chiamata Aelia Capitolina.

Dopo questa nuova diaspora, le condizioni degli ebrei, diffusi ormai in tutto l’impero romano, oscillarono a seconda delle diverse situazioni locali, tuttavia in generale gli imperatori adottarono verso di essi una politica piuttosto tollerante che culminò nella concessione anche a loro della cittadinanza romana, proclamata da Caracalla con la Constitutio Antoniniana del 212 d.C. per tutti i cittadini provinciali.

In quell’epoca lo stato giuridico e politico degli ebrei, permetteva, in qualità di cittadini romani, di accedere a tutte le cariche pubbliche e numerose disposizioni imperiali li tutelarono.

Con l’affermarsi del cristianesimo le loro condizioni peggiorarono e Teodosio, istigato da sant’Ambrogio, escluse tutti i giudei dall’accesso alle cariche pubbliche civili e militari. La posizione degli ebrei, salvo alcune eccezioni, non godette di particolari favori presso il potere politico di Roma poichè essi professavano una religione autorizzata che però non era ben vista: dal culto ebraico derivava  infatti un atteggiamento d’intransigenza nei confronti dello Stato romano.

Dopo la caduta nel 476 d.C. dell’Impero Romano d’Occidente, sotto il dominio di Teodorico re dei Goti le condizioni degli ebrei furono buone: infatti questi intervenne in diverse occasioni per difenderli dai loro persecutori; di fronte alle ingerenze ecclesiastiche nei loro confronti egli rispose ponendoli sotto la sua tuitio ed autorizzandoli a valersi nei confronti del clero della prescrizione trentennale [7].

Il diritto romano non trascura i contratti tra i privati cittadini e la dottrina sostiene pienamente i diritti della proprietà, garantendo in modo soddisfacente la piena libertà di contrattazione.

Quando l’Italia passa sotto l’Impero Romano d’Oriente, vengono applicate agli ebrei le norme del codice giustinianeo che riprendeva quelle degli imperatori precedenti, in particolare di Teodosio. Viene quindi stabilito un canone fisso da pagarsi all’imperatore; le norme contenute nel Codex [8] pur essendo restrittive, in quanto, ad esempio, vietano i matrimoni fra giudei e cristiani ed impediscono agli ebrei le carriere civili e militari, d’altro canto tutelano gli usi ed i riti ebraici lasciando piena autonomia religiosa alla comunità ebraica.

In seguito, il Codice di Giustiniano non solo riuscirà a sopperire ai bisogni della tecnica commerciale nell’ambito dei territori dell’Impero d’Oriente, ma avrà in sé tanto vigore dottrinario e tanta vitalità pratica da poter sostenere l’impatto della lex mercatoria, il diritto commerciale diffusosi in Europa a partire dal Medioevo.

Fin dalle Dodici Tavole i legislatori della Roma repubblicana si occuparono del tasso di interesse. Tacito tramanda una citazione di un frammento non pervenuto di tale legge, secondo cui il tasso d’interesse massimo era fissato con l’espressione unciarium fenus [9].

 Il creditore che avesse ricavato un tasso maggiore era condannato a restituire il quadruplo degli interessi percepiti al di sopra del tasso legale, cioè del 12%.

Secondo Tacito, già a partire dal V secolo vari plebisciti fissarono come tetto nei prestiti di denaro il suddetto fenus unciarium; ma poi provvedimenti successivi apportarono riduzioni al tasso di interesse consentito [10].

Nel 342 a.C., secondo Tito Livio, la Lex Genuncia tassativamente vietava il prestito a interesse a tutti i cittadini romani [11].

Sembra che Silla, nell’88 a.C., abbia emanato una lex unciaria nuova, e che poi Lucullo abbia imposto il divieto dei tassi superiori al 12% [12] .

Nell’ età di Cicerone i tassi d’interesse erano notevolmente ribassati: infatti, egli cita il 6% come interesse normale ed onesto [13].

Lungo sarebbe seguire l’evoluzione dei tassi d’int  eresse nella Roma imperiale: basti dire che nei primi tre secoli dell’impero i tassi pagati dai debitori nelle province segnarono grosse oscillazioni da provincia a provincia; invece a Roma, nel periodo che va dagli imperatori Antonini ai Severi, il tasso richiesto per i prestiti a basso rischio non si discostò mai molto da un 5-6%.

La materia della liceità dell’usura e della regolamentazione dei tassi d’interesse nel diritto romano riveste grande rilievo “perchè a questo si rifaranno, in parte, dopo il Mille, sia gli ordinamenti comunali delle città mercantili italiane sia i giuristi che non accettarono, o ignorarono, i divieti che il diritto della Chiesa mirò a rendere sempre più generali ed assoluti” [14].


Note

[1]  E.Roll, Storia del pensiero economico, Torino, 1966, p. 25

[2] Valerio Massimo, Detti e fatti memorabili, a cura di R. Faranda, Torino, 1976, I.3,2., cit. da G. Summo, Gli ebrei in Puglia dall’XI al XVI secolo, Bari, 1939, p. 11.

[3]   Plinio il Vecchio, Historiae, a c. di S. Ferri, in Storia delle arti antiche, Roma 1946, XIII, 9,5, pp. 285 – 286. 

[4]   Tacito, Annales, ed. H. Bornecque, Parigi, 1965, II, 85, p. 130

[5] Giuseppe Flavio, Antichità giudaiche, Torino, 1998, XIV, cap.10 - 9 - 16, XVI, cap. 6 - 2 - 7.

[6] A cura di G. Alberione , Atti degli Apostoli, in La Sacra Bibbia Roma 1966, XVIII - 2, p. 1176.

[7] Cassiodoro, Variae, ed. T. Mommsen, in M. G. H., Scriptores Antiquissimi, XII, cit. da Summo, op. cit., p. 26.

[8]  Codex Justinianeus, tit. VIII libro I, Venezia 1836, cit. da Summo, op. cit. p. 29.

[9] O. Nuccio, Il pensiero economico italiano, Sassari 1984-1992, V vol., I, p.385. Il prof. O. Nuccio (1996), nell’articolo: “Misinterpretazioni ed equivoci nella storia dell’interesse”, in Rassegna economica, n.2, Apr.- Giu., afferma che si è spesso equivocato nell’interpretare il termine usura nei testi antichi. Il termine, che usato al singolare indica prestito senza interesse e al plurale prestito con interesse, non è mai stato inteso dai Romani in senso negativo,individuandosi con esso sempre e solo l’utilizzazione di qualcosa. Successivamente il vocabolo usura venne usato come sostituto di foenus - interesse - esprimendo la fecondità del capitale. 

[10] Cfr. Tacito, Annali, 7, 16, 2 ove il fenus unciarum viene fatto risalire alle XII Tavole.

[11] Per Tito Livio esso ha origine da un plebiscito del 357 a.C. promosso dai tribuni M. Duilio e L. Menenio, al quale avrebbe fatto seguito una riduzione dei tassi del  347 a.C. e la loro abolizione con la lex Genuncia.                     

[12] Alla fine dell’età repubblicana il tasso di interesse massimo è pari al 12% annuo, cosiddetta usurae centesimae, e questo limite non viene più rimosso anche in età imperiale ove addirittura si afferma il divieto di anatocismo, usurae -usurarum.

[13] Cicerone, De legibus

[14]Storia del pensiero economico, op. cit., p.388.

 

 

 

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