La
descrizione della avaritia di Giuda e del
simoniaco è perfezionata, in Umberto di Silvacandida,
dal recupero e dalla amplificazione dei passi del
vangelo di Giovanni in cui la traditio di
Cristo è riconnessa consequenzialmente alla avaritia
e alla rapacità manifestate da Giuda nel suo ruolo di
disonesto (fur) custode delle borse contenenti
le offerte fatte agli apostoli e a Cristo: la rapacità
di Giuda è connessa alla sua volontà/capacità di
valutare esattamente il prezzo e rinvia dunque alla
natura avida di guadagni monetari che avrebbe
caratterizzato Giuda in quanto intendente e
amministratore dei beni apostolici, poiché oeconomicus
di Cristo.
Il
clero simoniaco, amministratore deviato dei beni della
Chiesa intesa come perfetto corpo mistico, è
raffigurato mentre tradisce il proprio mandato,
mentre, come Giuda, approfitta dei beni datigli in
custodia tentando di fissarne il prezzo di mercato.
L’avaritia di Giuda rinvia alla perfidia Iudeorum,
mentre la deviazione simoniaca rivela al cardinale di
Silvicandida tutta la disperante ampiezza
dell’universo infidelis, opposto a quello dei
seguaci di Cristo.
Pier
Damiani, intorno al 1052, nella sua epistola 40 contro
i simoniaci, nota come Liber gratissimus , pur scostandosi in molti
punti dalle interpretazioni di Umberto per ciò che
attiene al problema della validità dei sacramenti
impartiti dai simoniaci, concorderà tuttavia nel
ricondurre l’avidità dei simoniaci sia
all’archetipo di Giuda che, significativamente, alla
incapacità del popolo ebraico di comprendere il
significato della Incarnazione divina, a una
insaziabilità che deriverebbe dalla incomprensione
del Valore senza prezzo di Cristo.
Tra
la metà del XII e la metà del XIII secolo,
l’inasprimento delle condanne dell’usura si spiegò
con il timore, da parte della Chiesa, di vedere la
società turbata dalle pratiche usurarie. Il terzo
Concilio Lateranense (1179) afferma che troppi uomini
abbandonano il loro mestiere e la loro condizione per
diventare usurai: l’attrazione dell’usura fa
apparire la minaccia di un calo dell’occupazioni
delle terre, e con essa lo spettro delle carestie.
L’identificazione
sistematica, gradualmente costruita nel corso del XII
secolo, dell’usuraius come judeus, e
culminante nel canone 67 del IV Concilio Lateranense
nel 1215, ha dunque dietro di sé questa lunga
preparazione innescata dal momento nel quale la
teologia politica riformatrice dell’XI secolo
individua in Giuda e negli ebrei rispettivamente
l’archetipo e la manifestazione emblematicamente
concreta dell’infidelitas-carnalitas simoniaca.
Questo
processo di identificazione economico-politica della carnalitas,
della incredulitas ebraiche, che condurrà nel
1215, in occasione del IV Concilio Lateranense, alla
descrizione dell’usura come di un comportamento
tipicamente ebraico specificamente mirato a indebolire
economicamente la società cristiana e le chiese, ha
una radice profonda nell’aspro conflitto
“pre-gregoriano” e “gregoriano” per la
definizione dei confini della legittimità
sacerdotale.
Se
alcuni aspetti di quel conflitto, per ciò che attiene
al problema della commerciabilità dei beni sacri da
parte di ebrei e mercanti e alla indissolubilità dei
patrimoni ecclesiastici, risalgono certamente almeno
al IX secolo, come ben attesta il capitolare Niumagae
datum dell’806, è però indubbio che solo con
il deflagrare della controversia sulla simonia e sulle
investiture si creano le condizioni politiche,
economiche e testuali che condurranno alla
criminalizzazione economica degli ebrei, alla diffusa
opinione cristiana secondo la quale l’usura sarebbe
“una specie di prerogativa morale degli ebrei” .
Ancor
più del XII secolo, il XIII è il secolo della
giustizia e tale giustizia procede di pari passo con
il progresso delle pratiche e delle istituzioni
giudiziarie. Questa
preoccupazione per la giustizia diviene, allo stesso
tempo, un’idea-forza nell’ambito dell’economia
imbevuta sia dell’ideologia religiosa che
dell’etica.
I
dati fondamentali dell’attività economica, del
mercato che comincia ad organizzarsi sono il giusto
prezzo e il giusto salario. Anche se di fatto il
“giusto” prezzo non è che quello di mercato,
l’esigenza di giustizia è presente.
L’usura
è un peccato contro il giusto prezzo, un peccato
contro natura,
perché “la moneta è stata in primo luogo inventata
per gli scambi; il suo uso naturale e primo è dunque
di essere utilizzata e spesa negli scambi.
Pertanto
è in sé ingiusto ricevere un prezzo per l’uso del
denaro prestato; è in ciò che consiste l’usura” .
In
queste condizioni si ha una riabilitazione del Corpus
iuris civilis e la riscoperta della laesio
enormis, che nel Medioevo viene totalmente
trasformata.
Nella
sua forma rinnovata era già avvenuto un cambiamento
dell’interpretazione: il termine specifico fundus
dell’ambiguo testo giustinianeo era stato
soppresso in favore di quello generale res, e
non molto dopo la laesio enormis fu applicata
non soltanto alla vendita di terre, ma a tutti i beni
oggetto di vendita.
A
parte la risoluzione dell’ambiguità tra fundus
e res, i primi glossatori medioevali rimisero
in circolazione la laesio enormis soprattutto
nei termini proposti dal Codex di Giustiniano.
Un venditore aveva il diritto di esigere la
riparazione per un contratto di vendita se il prezzo
risultava inferiore alla metà del giusto prezzo e il
compratore poteva scegliere o di annullare la vendita
restituendo la merce e ricevendo in cambio il prezzo
originale, o di pagare il giusto prezzo.
Sebbene
diversi romanisti del secolo XII con il conforto del
testo di Giustiniano limitassero la casistica della laesio
enormis al venditore, nella prima parte dello
stesso secolo altri cominciarono ad estendere la
riparazione anche all’ acquirente.
L’applicazione
della laesio enormis al fine di tutelare il
compratore venne accettata dai romanisti medievali
apparentemente senza disputa. Tuttavia il calcolo dei
limiti del danno da cui il compratore veniva tutelato
divenne oggetto di una vivace controversia tra i
glossatori. La difficoltà nasceva dal testo di
Giustiniano che in origine era stato concepito in
funzione del venditore.
Il
conseguimento dell’uguaglianza giuridica tra
acquirenti e venditori rappresentava effettivamente un
caso speciale all’interno della teoria generale.
Quando
il testo originale di Giustiniano fu confrontato con
le elaborazioni prodotte dai glossatori del secolo
XIII, si accertò
il carattere rivoluzionario della trasformazione
avvenuta nel periodo medievale. La laesio enormis
iniziò come una forma di tutela particolare ed
eccezionale per venditori di terre che avessero
ricevuto un danno.
Durante
il Medioevo i suoi benefici furono estesi al
compratore e i particolari e l’applicazione sul
piano pratico di tutta la dottrina furono elaborati
per produrre una teoria pratica di diritto. La laesio
enormis finì con l’essere intesa come un ampio
principio generalizzato per entrambe le categorie:
compratore e venditori di tutti i tipi di merci, nello
sforzo di porre rimedio alle gravi forme di
ingiustizia nel campo dell’economia.
Nella
sua trasformazione la laesio enormis si
aggiunse alla teoria del diritto romano di libera
contrattazione. A grossi errori di mercato si poteva
porre rimedio attraverso gli strumenti del diritto.
Nel
Medioevo la libertà di contrattazione non consentiva
all’acquirente e al venditore di ingannarsi
intenzionalmente e reciprocamente, ma consentiva loro
di sbagliare, nel valutare il prezzo della merce.
Qualunque fosse il prezzo sul quale le due parti
contraenti potessero convenire in un contratto libero
da frode, quello era il prezzo di solito confermato
dai principi del diritto romano. Il giusto prezzo di
un oggetto poteva essere determinato mediante
comparazione con i prezzi già accettati per un
oggetto simile.
Sebbene
il diritto romano nel Medioevo non avesse operato
nessun tentativo per applicare un pieno giusto prezzo
nei contratti privati di vendita, tuttavia il giusto
prezzo appariva necessario come un sistema particolare
in molte procedure legali, delle quali la laesio
enormis costituiva solo una delle possibili
applicazioni giuridiche per la determinazione e la
valutazione dei prezzi.
A
poco a poco, i prestiti a interesse, pur se condannati
da teologi, canonisti e padri conciliari, si resero in
effetti sempre più necessari nella pratica
mercantile, per finanziare il commercio e perciò
crebbero i tentativi di trovarne una giustificazione
dottrinaria, ricorrendo anche all’uso di argomenti
tratti dal diritto romano. Con la diffusione dei
traffici avvenuta a partire dal XII secolo, vi fu un
grande aumento della domanda di credito e ciò aprì
la strada a una ridefinizione teorica dell’usura ad
opera dei pensatori laici del Basso Medioevo.
In
Italia, un forte contributo al riconoscimento della
liceità dell’interesse finanziario fu dato dalla
scuola di diritto bolognese di Irnerio nel XII secolo.
Irnerio,
nella sua opera Summa Codicis, sostiene
fermamente la liceità dell’interesse come
corrispettivo della moneta altrui, affermando “è
pertanto giusto che, siccome qualcuno fa uso del mio
denaro, io ne possa ricevere un compenso o vantaggio,
che dicesi interesse” .
Accursio,
uno dei maggiori esponenti della scuola dei
glossatori, è l’autore della Magna Glossa al
codice di Giustiniano. Accursio sostiene
che la proprietà privata sia addirittura
preesistente al diritto divino .
Per
Odofredo, studente e poi professore nella scuola
bolognese, giurista di grande fame, scrisse varie
opere , fra le quali le sue lezioni
dove diceva che per lui gli interessi, se non
provengono dal contratto di mutuo, sono dovuti per
diritto umano e divino .
Nel
XIV secolo, le due figure di maggior rilievo fra i
giuristi italiani furono Bartolo da Sassoferrato
(1313-1357) e Baldo degli Ubaldi (1319-1400).
Bartolo
condanna l’usura derivante da un contratto di mutuo,
ma ammette l’interesse .
Baldo
degli Ubaldi si formò alla scuola di Bartolo e
divenne docente in varie università. Condanna
l’usura in sé, ma quella che si chiama “usura
lucrativa o predativa”, che è tutt’altra cosa
dall’interesse; infatti egli afferma che l’usura
è lecita fino al limite dell’interesse comune o
emergente: su di esso si basa l’usura, poiché essa
è commisurata al capitale .
E aggiunge che sono da permettersi le usure ma fin che
resti nel congruo e nell’onesto. In conclusione,
allora, canonisti, glossatori, giuristi, esclusa la
produttività dei capitali nei contratti di mutuo,
ammisero la produttività del denaro, ma una
produttività proporzionata e non già arbitraria ed
eccessiva .