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IL CONCETTO DI USURA NEL MEDIOEVO 

- SECONDA PARTE -

Fonte: tesi di laurea discussa alla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli dalla dottoressa Daniela Capone ( ) sul tema: "Profili dell’usura e della polemica antiebraica nel Rinascimento. Il mercante di Venezia di Shakespeare". 

La descrizione della avaritia di Giuda e del simoniaco è perfezionata, in Umberto di Silvacandida, dal recupero e dalla amplificazione dei passi del vangelo di Giovanni in cui la traditio di Cristo è riconnessa consequenzialmente alla avaritia e alla rapacità manifestate da Giuda nel suo ruolo di disonesto (fur) custode delle borse contenenti le offerte fatte agli apostoli e a Cristo: la rapacità di Giuda è connessa alla sua volontà/capacità di valutare esattamente il prezzo e rinvia dunque alla natura avida di guadagni monetari che avrebbe caratterizzato Giuda in quanto intendente e amministratore dei beni apostolici, poiché oeconomicus di Cristo.

Il clero simoniaco, amministratore deviato dei beni della Chiesa intesa come perfetto corpo mistico, è raffigurato mentre tradisce il proprio mandato, mentre, come Giuda, approfitta dei beni datigli in custodia tentando di fissarne il prezzo di mercato. L’avaritia di Giuda rinvia alla perfidia Iudeorum, mentre la deviazione simoniaca rivela al cardinale di Silvicandida tutta la disperante ampiezza dell’universo infidelis, opposto a quello dei seguaci di Cristo.

Pier Damiani, intorno al 1052, nella sua epistola 40 contro i simoniaci, nota come Liber gratissimus [15], pur scostandosi in molti punti dalle interpretazioni di Umberto per ciò che attiene al problema della validità dei sacramenti impartiti dai simoniaci, concorderà tuttavia nel ricondurre l’avidità dei simoniaci sia all’archetipo di Giuda che, significativamente, alla incapacità del popolo ebraico di comprendere il significato della Incarnazione divina, a una insaziabilità che deriverebbe dalla incomprensione del Valore senza prezzo di Cristo.

 Tra la metà del XII e la metà del XIII secolo, l’inasprimento delle condanne dell’usura si spiegò con il timore, da parte della Chiesa, di vedere la società turbata dalle pratiche usurarie. Il terzo Concilio Lateranense (1179) afferma che troppi uomini abbandonano il loro mestiere e la loro condizione per diventare usurai: l’attrazione dell’usura fa apparire la minaccia di un calo dell’occupazioni delle terre, e con essa lo spettro delle carestie.

L’identificazione sistematica, gradualmente costruita nel corso del XII secolo, dell’usuraius come judeus, e culminante nel canone 67 del IV Concilio Lateranense nel 1215, ha dunque dietro di sé questa lunga preparazione innescata dal momento nel quale la teologia politica riformatrice dell’XI secolo individua in Giuda e negli ebrei rispettivamente l’archetipo e la manifestazione emblematicamente concreta dell’infidelitas-carnalitas simoniaca.

Questo processo di identificazione economico-politica della carnalitas, della incredulitas ebraiche, che condurrà nel 1215, in occasione del IV Concilio Lateranense, alla descrizione dell’usura come di un comportamento tipicamente ebraico specificamente mirato a indebolire economicamente la società cristiana e le chiese, ha una radice profonda nell’aspro conflitto “pre-gregoriano” e “gregoriano” per la definizione dei confini della legittimità sacerdotale.

Se alcuni aspetti di quel conflitto, per ciò che attiene al problema della commerciabilità dei beni sacri da parte di ebrei e mercanti e alla indissolubilità dei patrimoni ecclesiastici, risalgono certamente almeno al IX secolo, come ben attesta il capitolare Niumagae datum dell’806, è però indubbio che solo con il deflagrare della controversia sulla simonia e sulle investiture si creano le condizioni politiche, economiche e testuali che condurranno alla criminalizzazione economica degli ebrei, alla diffusa opinione cristiana secondo la quale l’usura sarebbe “una specie di prerogativa morale degli ebrei” [16].

Ancor più del XII secolo, il XIII è il secolo della giustizia e tale giustizia procede di pari passo con il progresso delle pratiche e delle istituzioni giudiziarie.  Questa preoccupazione per la giustizia diviene, allo stesso tempo, un’idea-forza nell’ambito dell’economia imbevuta sia dell’ideologia religiosa che dell’etica.   

I dati fondamentali dell’attività economica, del mercato che comincia ad organizzarsi sono il giusto prezzo e il giusto salario. Anche se di fatto il “giusto” prezzo non è che quello di mercato, l’esigenza di giustizia è presente.

L’usura è un peccato contro il giusto prezzo, un peccato contro natura, [17] perché “la moneta è stata in primo luogo inventata per gli scambi; il suo uso naturale e primo è dunque di essere utilizzata e spesa negli scambi.

Pertanto è in sé ingiusto ricevere un prezzo per l’uso del denaro prestato; è in ciò che consiste l’usura” [18].

In queste condizioni si ha una riabilitazione del Corpus iuris civilis e la riscoperta della laesio enormis, che nel Medioevo viene totalmente trasformata.

Nella sua forma rinnovata era già avvenuto un cambiamento dell’interpretazione: il termine specifico fundus dell’ambiguo testo giustinianeo era stato soppresso in favore di quello generale res, e non molto dopo la laesio enormis fu applicata non soltanto alla vendita di terre, ma a tutti i beni oggetto di vendita.     

A parte la risoluzione dell’ambiguità tra fundus e res, i primi glossatori medioevali  rimisero in circolazione la laesio enormis soprattutto nei termini proposti dal Codex di Giustiniano. Un venditore aveva il diritto di esigere la riparazione per un contratto di vendita se il prezzo risultava inferiore alla metà del giusto prezzo e il compratore poteva scegliere o di annullare la vendita restituendo la merce e ricevendo in cambio il prezzo originale, o di pagare il giusto prezzo.

Sebbene diversi romanisti del secolo XII con il conforto del testo di Giustiniano limitassero la casistica della laesio enormis al venditore, nella prima parte dello stesso secolo altri cominciarono ad estendere la riparazione anche all’ acquirente.

L’applicazione della laesio enormis al fine di tutelare il compratore venne accettata dai romanisti medievali apparentemente senza disputa. Tuttavia il calcolo dei limiti del danno da cui il compratore veniva tutelato divenne oggetto di una vivace controversia tra i glossatori. La difficoltà nasceva dal testo di Giustiniano che in origine era stato concepito in funzione del venditore.

Il conseguimento dell’uguaglianza giuridica tra acquirenti e venditori rappresentava effettivamente un caso speciale all’interno della teoria generale.

Quando il testo originale di Giustiniano fu confrontato con le elaborazioni prodotte dai glossatori del secolo XIII, si  accertò il carattere rivoluzionario della trasformazione avvenuta nel periodo medievale. La laesio enormis iniziò come una forma di tutela particolare ed eccezionale per venditori di terre che avessero ricevuto un danno.

Durante il Medioevo i suoi benefici furono estesi al compratore e i particolari e l’applicazione sul piano pratico di tutta la dottrina furono elaborati per produrre una teoria pratica di diritto. La laesio enormis finì con l’essere intesa come un ampio principio generalizzato per entrambe le categorie: compratore e venditori di tutti i tipi di merci, nello sforzo di porre rimedio alle gravi forme di ingiustizia nel campo dell’economia.

Nella sua trasformazione la laesio enormis si aggiunse alla teoria del diritto romano di libera contrattazione. A grossi errori di mercato si poteva porre rimedio attraverso gli strumenti del diritto.

Nel Medioevo la libertà di contrattazione non consentiva all’acquirente e al venditore di ingannarsi intenzionalmente e reciprocamente, ma consentiva loro di sbagliare, nel valutare il prezzo della merce. Qualunque fosse il prezzo sul quale le due parti contraenti potessero convenire in un contratto libero da frode, quello era il prezzo di solito confermato dai principi del diritto romano. Il giusto prezzo di un oggetto poteva essere determinato mediante comparazione con i prezzi già accettati per un oggetto simile.

Sebbene il diritto romano nel Medioevo non avesse operato nessun tentativo per applicare un pieno giusto prezzo nei contratti privati di vendita, tuttavia il giusto prezzo appariva necessario come un sistema particolare in molte procedure legali, delle quali la laesio enormis costituiva solo una delle possibili applicazioni giuridiche per la determinazione e la valutazione dei prezzi.

A poco a poco, i prestiti a interesse, pur se condannati da teologi, canonisti e padri conciliari, si resero in effetti sempre più necessari nella pratica mercantile, per finanziare il commercio e perciò crebbero i tentativi di trovarne una giustificazione dottrinaria, ricorrendo anche all’uso di argomenti tratti dal diritto romano. Con la diffusione dei traffici avvenuta a partire dal XII secolo, vi fu un grande aumento della domanda di credito e ciò aprì la strada a una ridefinizione teorica dell’usura ad opera dei pensatori laici del Basso Medioevo.

In Italia, un forte contributo al riconoscimento della liceità dell’interesse finanziario fu dato dalla scuola di diritto bolognese di Irnerio nel XII secolo.

Irnerio, nella sua opera Summa Codicis, sostiene fermamente la liceità dell’interesse come corrispettivo della moneta altrui, affermando “è pertanto giusto che, siccome qualcuno fa uso del mio denaro, io ne possa ricevere un compenso o vantaggio, che dicesi interesse” [19].

Accursio, uno dei maggiori esponenti della scuola dei glossatori, è l’autore della Magna Glossa al codice di Giustiniano. Accursio sostiene  che la proprietà privata sia addirittura preesistente al diritto divino [20].

Per Odofredo, studente e poi professore nella scuola bolognese, giurista di grande fame, scrisse varie opere , fra le quali le sue lezioni  dove diceva che per lui gli interessi, se non provengono dal contratto di mutuo, sono dovuti per diritto umano e divino [21].

Nel XIV secolo, le due figure di maggior rilievo fra i giuristi italiani furono Bartolo da Sassoferrato (1313-1357) e Baldo degli Ubaldi (1319-1400).

Bartolo condanna l’usura derivante da un contratto di mutuo, ma ammette l’interesse [22].

Baldo degli Ubaldi si formò alla scuola di Bartolo e divenne docente in varie università. Condanna l’usura in sé, ma quella che si chiama “usura lucrativa o predativa”, che è tutt’altra cosa dall’interesse; infatti egli afferma che l’usura è lecita fino al limite dell’interesse comune o emergente: su di esso si basa l’usura, poiché essa è commisurata al capitale [23]. E aggiunge che sono da permettersi le usure ma fin che resti nel congruo e nell’onesto. In conclusione, allora, canonisti, glossatori, giuristi, esclusa la produttività dei capitali nei contratti di mutuo, ammisero la produttività del denaro, ma una produttività proporzionata e non già arbitraria ed eccessiva [24].       

 

Note

[1] S. Ambrogio, Discorsi e lettere, a cura di G. Banterle, Milano, 1985-1988, pag. 78

[2] S. Girolamo, D. Hieronymi studonienses epistolae selectae, Parigi, 1506, pag. 58

[3] Mocci Antonio, Nota storica giuridica sul decreto di Graziano, Sassari 1904,  pag. 102

[4] Le Goff, La borsa e la vita, cit., p.20  

[5] Discorsi e lettere, cit., pag. 105

[6] Ibidem pag. 106

[7]Ibidem, pp. 6,7,8

[8] L’atteggiamento dei concili in materia d’usura dal IV al IX secolo, Perugina, 1981, p. 384

[9] Storia del pensiero economico, cit., p. 39

[10] La borsa e la vita, cit., p.17

[11] Con la Admonitio generalis del 789 volle uniformare le regole religiose in materia di liturgia, di applicazione in tutti i  monasteri della regola benedettina, di revisione uniforme della Bibbia, di istruzione del clero. Per attuare queste riforme egli chiamò alla corte di Aquisgrana i migliori intellettuali dell'epoca, come Teodulfo, Paolino d'Aquileia, il longobardo Paolo Diacono, e soprattutto Alcuino di York.

[12] J. Le Goff, Il cristianesimo in Occidente da Nicea alla Riforma, in Storia del Cristianesimo, Milano 1983, pag. 270

[13] Gilchrist, The Canonistic Tratment of Jews in the Latin West in the Eleventh and Early Twelfh Centuries,  Londra, 1993, pag. 107

[14]  Umberto di Silvacandida, Libri 11, Adversus simoniacos, III, 6-7, in M. G. H., libelli de lite, 1, pp. 205-206

[15] Pietro Damiani, Sermones, a cura di G. Lucchesi, Milano 1983, pag. 398

[16] Chiunque al tempo della mietitura o della vendemmia compra grano o vino in quantità superiore al necessario per speculare, cioè con due denari compra un moggio e lo conserva finchè non possa venderlo a quattro denari, sei o più, questo diciamo essere lucro. Se invece compra a seconda della necessità in modo di averne per sé e da distribuirne agli altri, si tratterà di commercio. Capitolare dei missi dato a Nimega, kk1, c. 18 (806).

[17] Le Goff. La borsa e la vita, cit.,  p. 22

[18] J.Ibanes, Somma teologica, Parigi 1967, pag. 19

[19] Irnerio, Summa Codicis, p.182

[20] Giovanni Rossi, Duplex est usufructus. Ricerche sulla natura dell’usufrutto nel diritto comune. Capitolo V: la consolidazione nella Magna Glossa accursiana, Padova, 1956.

[21] Odofredo, Index locupletissimus rerum, ac vocum memoratur dignarum, quae in Odofredi iurisconsulti cum vetustissimi, tum illustrissimi commentariis deprehendi potuerunt…, Lione, 1550, p. 105

[22] Duplex est usufructus. Ricerche sulla natura dell’usufrutto nel diritto comune. Capitolo IX:                        l’approdo trecentesco, il pensiero di Bartolo, op.cit., p. 398

[23] Guaglioni Diego, Inter iudeos et christianos commercia sunt permessa. Questione ebraica e usura in Baldo degli  Ubaldi. Aspetti e problemi della presenza ebraica nell’Italia centro settentrionale, in Quaderni dell’Istituto di Scienze storiche dell’Università di Roma, II, Roma 1983. Ripubblicato in “Civilis sapientia”. Dottrine giuridiche e dottrine politiche tra Medioevo e età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno. Rimini, 1989.

[24] F.A. Ferrari, L’usura nel Diritto, nella Storia, nell’Arte, Napoli 1982, p.106

 

 

 

 

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