In
Inghilterra alla metà del Cinquecento si cominciarono
a fissare per legge i tassi d’interesse consentiti.
In vari paesi d’Europa sotto l’influsso delle
teorie liberiste di Turgot e di Bentham e in
conseguenza della liberalizzazione del credito sancita
dalla Costituente francese e dal codice napoleonico
del 1804 verso la metà dell’Ottocento veniva
abbandonato ogni tentativo di fissare il livello dei
tassi per legge.
Soltanto
in America la maggior parte degli Stati, già colonie
britanniche, continuò
a imporre tassi massimi d’interesse stabiliti
dalle varie leggi statali.
In
Inghilterra, tuttavia, il legislatore riprese ben
presto a sforzarsi di difendere il debitore dal
pagamento di saggi esorbitanti mediante
l’approvazione di norme restrittive del credito. Già
nel 1886, infatti, una sentenza di tribunale
consentiva il riesame dei contratti di mutuo; in
seguito, i Moneylenders Acts (leggi sui
prestatori di denaro) del 1900 e del 1927 (ora
abrogate) imponevano ai mutuanti l’obbligo della
registrazione e calmieravano i tassi applicati ai
crediti, che non potevano superare il 48% annuo.
Nella
prima metà dell’Ottocento, l’Italia presentava un
quadro piuttosto variegato. Nella maggior parte degli
stati che la formavano l’evoluzione del diritto fu
in linea di massima questa. Nel Regno di Sardegna fino
al 1857 il codice civile vietava la stipulazione di
interessi eccedenti la misura legale e quello penale
puniva l’usura con pene detentive e pecuniarie. Con
la legge del 5 giugno 1857, promossa da Camillo Benso
conte di Cavour, fautore di una politica
liberoscambista, si proclamava la libertà
dell’interesse convenzionale.
La
stessa cosa accadeva nel Granducato di Toscana, dove
il nuovo codice di Lorena depenalizzava il reato di
usura. Il codice estense e quello parmense erano i più
severi: dichiaravano il mutuo gratuito, permettevano
soltanto la stipula degli interessi legali e punivano
l’usuraio con il carcere.
L’usura
era pure punita, ovviamente, nello Stato Pontificio e,
fin dall’applicazione del codice del 1815, nel
Lombardo-Veneto austriaco.
Nel
Regno delle Due Sicilie, dove l’usura costituiva una
piaga sociale secolare, la legge del 7 aprile del 1828
si asteneva dal fissare una massimale rigido per
l’interesse, ma ne demandava la fissazione alle
Camere di Commercio delle varie province. Era prevista
anche la repressione penale dell’usura con il
carcere e con l’ammenda pecuniaria.
L’unità
d’Italia e Roma capitale portarono una ventata di
liberalizzazione: infatti l’articolo 1831 del Codice
civile dichiarava che l’interesse “è stabilito a
volontà dei contraenti il mutuo”, mentre il nuovo
codice penale Zanardelli, entrato in vigore il primo
gennaio del 1890, non si occupava dell’usura.
E
poiché molti altri paesi, invece, s’erano dati
legge restrittive del credito, c’era in Italia chi
gridava allo scandalo. Ancora nel 1928 scriveva
infatti F.A.Ferrari: “Repressa in Australia, in
America, nella Francia e nel Belgio, in Germania, in
Svizzera e nell’Austria, in Italia l’usura è
invece lasciata impunita” .
Quanto
alla Francia, la legge del 24 giugno del 1851 aveva
regolamentato le operazioni dei monti di pegni,
allentando le disposizioni di quella del 6 febbraio
1804 che aveva concesso l’esclusiva a istituti
autorizzati quali il cosiddetto Monte di Napoleone.
Il
Belgio e la Germania erano paesi che davvero
controllavano efficacemente l’usura, spesso legando
i tassi convenzionali a quelli legali o ufficiali.
In
seguito, in Italia con il nuovo codice penale Rocco
del 1930, con l’articolo 644 (tuttora in vigore
anche se modificato e integrato dal 644 bis),
includeva l’usura fra i reati contro il patrimonio e
la colpiva con pene detentive e pecuniarie .
Si
chiudeva così in Italia, sotto il regime fascista, il
periodo della liberalizzazione dei tassi
d’interesse.