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IL CONCETTO DI USURA NEL DIRITTO MODERNO 

Fonte: tesi di laurea discussa alla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli dalla dottoressa Daniela Capone (Virgilio Mail ) sul tema: "Profili dell’usura e della polemica antiebraica nel Rinascimento. Il mercante di Venezia di Shakespeare". 

In Inghilterra alla metà del Cinquecento si cominciarono a fissare per legge i tassi d’interesse consentiti. In vari paesi d’Europa sotto l’influsso delle teorie liberiste di Turgot e di Bentham e in conseguenza della liberalizzazione del credito sancita dalla Costituente francese e dal codice napoleonico del 1804 verso la metà dell’Ottocento veniva abbandonato ogni tentativo di fissare il livello dei tassi per legge.

Soltanto in America la maggior parte degli Stati, già colonie britanniche, continuò  a imporre tassi massimi d’interesse stabiliti dalle varie leggi statali.

In Inghilterra, tuttavia, il legislatore riprese ben presto a sforzarsi di difendere il debitore dal pagamento di saggi esorbitanti mediante l’approvazione di norme restrittive del credito. Già nel 1886, infatti, una sentenza di tribunale consentiva il riesame dei contratti di mutuo; in seguito, i Moneylenders Acts (leggi sui prestatori di denaro) del 1900 e del 1927 (ora abrogate) imponevano ai mutuanti l’obbligo della registrazione e calmieravano i tassi applicati ai crediti, che non potevano superare il 48% annuo.

Nella prima metà dell’Ottocento, l’Italia presentava un quadro piuttosto variegato. Nella maggior parte degli stati che la formavano l’evoluzione del diritto fu in linea di massima questa. Nel Regno di Sardegna fino al 1857 il codice civile vietava la stipulazione di interessi eccedenti la misura legale e quello penale puniva l’usura con pene detentive e pecuniarie. Con la legge del 5 giugno 1857, promossa da Camillo Benso conte di Cavour, fautore di una politica liberoscambista, si proclamava la libertà dell’interesse convenzionale.

La stessa cosa accadeva nel Granducato di Toscana, dove il nuovo codice di Lorena depenalizzava il reato di usura. Il codice estense e quello parmense erano i più severi: dichiaravano il mutuo gratuito, permettevano soltanto la stipula degli interessi legali e punivano l’usuraio con il carcere.

L’usura era pure punita, ovviamente, nello Stato Pontificio e, fin dall’applicazione del codice del 1815, nel Lombardo-Veneto austriaco.

Nel Regno delle Due Sicilie, dove l’usura costituiva una piaga sociale secolare, la legge del 7 aprile del 1828 si asteneva dal fissare una massimale rigido per l’interesse, ma ne demandava la fissazione alle Camere di Commercio delle varie province. Era prevista anche la repressione penale dell’usura con il carcere e con l’ammenda pecuniaria.

L’unità d’Italia e Roma capitale portarono una ventata di liberalizzazione: infatti l’articolo 1831 del Codice civile dichiarava che l’interesse “è stabilito a volontà dei contraenti il mutuo”, mentre il nuovo codice penale Zanardelli, entrato in vigore il primo gennaio del 1890, non si occupava dell’usura.

E poiché molti altri paesi, invece, s’erano dati legge restrittive del credito, c’era in Italia chi gridava allo scandalo. Ancora nel 1928 scriveva infatti F.A.Ferrari: “Repressa in Australia, in America, nella Francia e nel Belgio, in Germania, in Svizzera e nell’Austria, in Italia l’usura è invece lasciata impunita” [1].

Quanto alla Francia, la legge del 24 giugno del 1851 aveva regolamentato le operazioni dei monti di pegni, allentando le disposizioni di quella del 6 febbraio 1804 che aveva concesso l’esclusiva a istituti autorizzati quali il cosiddetto Monte di Napoleone.

Il Belgio e la Germania erano paesi che davvero controllavano efficacemente l’usura, spesso legando i tassi convenzionali a quelli legali o ufficiali.

In seguito, in Italia con il nuovo codice penale Rocco del 1930, con l’articolo 644 (tuttora in vigore anche se modificato e integrato dal 644 bis), includeva l’usura fra i reati contro il patrimonio e la colpiva con pene detentive e pecuniarie [2].

Si chiudeva così in Italia, sotto il regime fascista, il periodo della liberalizzazione dei tassi d’interesse.

 


Note

[1] F.A.Ferrari, L’Usura nel Diritto, nella Storia, nell’Arte, Napoli, 1928, p.13

[2] Cfr. A.Tripodi, Mutuo-Interessi-Usura, Piacenza, 1957, p.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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