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IL CONCETTO DI USURA IN SAN TOMMASO D'AQUINO 

Fonte: tesi di laurea discussa alla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli dalla dottoressa Daniela Capone (Virgilio Mail) sul tema: "Profili dell’usura e della polemica antiebraica nel Rinascimento. Il mercante di Venezia di Shakespeare". 

Il filosofo e teologo che ebbe il più grande impatto sul pensiero etico-economico della Chiesa nel Medioevo e che esercitò un enorme influsso sui pensatori religiosi e laici che lo seguirono, fu San Tommaso d’Aquino (1225-1274) detto “il dottor angelico”.

Nato nel Meridione d’Italia da nobile famiglia lombarda di origine normanna, si fece domenicano nonostante i suoi genitori fossero contrari.

Dalla scuola di Monte Cassino passò a Colonia (e forse a Parigi) a studiare sotto Alberto Magno e fu poi nominato professore a Parigi alla corte papale e a Napoli.

Le sue principali opere sono la Somma Theologiae e la Summa Gentiles in cui San Tommaso offre le soluzioni agli innumerevoli quesiti posti in materia d’etica e di dottrina cristiana.

 In termini di morale egli osserva che l’usura discende da quel particolare vizio compreso nel genere dell’avarizia ed è prodotto dalla cupidità della sovrabbondanza dei beni temporali e corporali. Egli inoltre faceva notare che se le leggi ecclesiastiche vietavano gli interessi usurai e ne imponevano la restituzione, le leggi civili invece, non la proibivano ed in alcune condizioni erano permissive. Nel dare la  spiegazione di questo diverso atteggiamento San Tommaso precisa che le leggi positive umane permettevano l’usura non perché questa sia secondo giustizia ma per non fare insorgere inconvenienti per la società, dal momento che, in questo modo, potevano essere evitati [1].  

Fra le questioni trattate, molto spazio viene dedicato all’annoso problema della natura e della liceità dell’usura, problema che il sommo teologo affronta invocando l’autorità delle Scritture e quella di Aristotele, che egli chiama il “Filosofo” per antonomasia [2]. Per l’Aquinante, come affermava il filosofo greco, il denaro non partorisce denaro e pertanto ogni forma d’usura è da condannare recisamente come innaturale e quindi peccaminosa; accettato il concetto di moneta come strumento di scambio puro e semplice, doveva essere accolto pure il principio aristotelico della sterilità del denaro, in virtù del quale ogni compenso per il prestito assume l’aspetto di un atto contro natura.

L’eccedenza condannabile, ovvero l’usura, per San Tommaso, non consiste in un determinato guadagno convenzionale, ma sarà data dalla sua inutilità, dal fatto che eccede quanto è necessario alla vita dell’uomo, cioè è data dal suo superare la convenienza al fine cui va commisurato quell’utile.

Al di sopra dell’utile, sia poco, sia molto, per la vita di quell’uomo, attore del negozio, si avrà l’inutile, vale a dire l’usura. Da ciò viene dedotto il principio che “dovunque si operi lo scambio dei beni in vista del loro aumento e di una moltiplicazione, già si agisce oltre il fine conveniente, perché dove si intende l’aumento e la moltiplicazione, ivi non può essere il fine conveniente” [3].

Il Teologo ritiene che le necessità della vita hanno un limite nel loro esaudimento, mentre l’usura, in quanto cupidità, non consente limitazioni, cioè procede all’infinito; con l’usura, così intesa, viene fatto proprio ciò che è di altri. 

Tommaso respinge le teorie di Platone, appoggiando Aristotele, perché queste facevano perno esclusivo della vita economica sull’agricoltura e giungevano ad ipotizzarla come riservata unicamente ad una classe sociale.

San Tommaso ritiene che per una perfetta vita cittadina si richiede che siano proprietari non solo gli agricoltori, ma anche gli altri [4].

Respinge anche le teorie comunistiche miranti al livellamento delle ricchezze sotto la ragione della pace sociale che giudica contro natura. I litigi non vengono dunque evitati col livellamento della proprietà, ma piuttosto vengono aumentati.

Se dunque la ricchezza ha una sua funzione sociale, resta però anche vero che i dislivelli tra ricchi e poveri pregiudicano l’ordine e la libertà dello Stato. La condizione migliore, quella che assicura la più democratica distribuzione delle risorse, è un grado medio di ricchezza diffusa.

Bisogna sottolineare che Aristotele scriveva in un periodo in cui l’agricoltura era alla base della vita e dei processi economici, mentre gli Scolastici si avvarranno dell’esperienza maturata col commercio. Per cui se gli Scolastici avevano recepito dall’antichità il riconoscimento delle tre funzioni della moneta, cioè quale mezzo di scambio, quale misura di valore, quale riserva di valore, essi ravvisarono una quarta funzione, quella di servire come misura di valore nei pagamenti differiti [5].

S. Tommaso dissente dal provvedimento legale di Licurgo con cui fu inibito l’uso dei metalli preziosi e della moneta in funzione di mezzo di scambio indiretto, vale a dire quali beni intermediari, per il commercio dei beni di consumo, a favore invece dello scambio diretto, del baratto dei beni in natura.Per l’Aquinate la moneta è solo in funzione di scambio ed è un mezzo di distribuzione e non di tesaurizzazione e di traffico.

Per gli Autori della Scolastica, questo dell’essere spesa, sarà soltanto l’uso principale della moneta, accanto al quale essa resta una merce, una cosa venale, il cui valore varia a seconda della sua abbondanza o deficienza.

San Tommaso individua tra le forme d’usura l’usura sortis, indicante l’esistenza di un qualsiasi premio su un bene o capitale, semplicemente mutuato; l’usura delle usure, particolarmente infamata, quando si esigevano gli interessi degli interessi stessi; e l’usura centesima e dell’emiola. Il nome di quest’ultima forma di usura deriva dal fatto che i Romani per comodità contabile, dicevano asse la massa del numerario, il capitale si usava dividerlo per cento. Si veniva ad esigere la centesima parte ogni mese, di modo che si aveva il tasso del 12% ogni anno.

Questi interessi erano considerati massimi tra i romani ed i greci, ed era concesso superarli solo nei contratti di trasporto ed in quelli marittimi, in presenza cioè di un rilevante pericolo, parlandosi in questo caso di usura marittima.

Nelle riflessioni di San Tommaso la ricerca dell’equitas ha prodotto la teoria del giusto prezzo. San Tommaso distingue tra speculazione e guadagno ed il fenomeno del guadagno è cosa in se stessa indifferente.

Il guadagno è buono e legittimo se viene ordinato ad un fine necessario o onesto; l’esistenza di questa intenzione rende lecito il negozio e le relative operazioni economiche finanziarie. San Tommaso asserisce che il commerciante deve ricercare il guadagno non come scopo diretto delle sue operazioni, bensì come stipendio del suo lavoro posto a beneficio della società. “Una tale disposizione interiore legittimante il guadagno sarà messa in evidenza e dimostrata proprio dall’impegno di questo ricavato, il quale non potrà essere altro che il sostentamento della propria famiglia, o il sovvenire agli indigenti, o il procurare un’utilità pubblica perché non manchino le cose necessarie al bene della patria” [6].

In altri termini è assolutamente condannato il profitto per il profitto.

L’espressione  di S. Tommaso  expedit lucrum non quasi finem, sed quasi stipendium laboris[7] induce all’ulteriore rilievo che, secondo le idee generali del tempo, il valore dei beni è dato dal lavoro umano, cristianamente riabilitato di fronte al dispregio dei tempi aristotelici e romani. Donde discende, tra l’altro, una delle motivazioni, anzi quella sostanziale, della condanna dell’interesse ritratto dal prestito del denaro, incapace per sé di produrre frutto.

Il lavoro era dunque, nell’età di mezzo, un elemento di determinazione del valore delle cose prodotte; ma dobbiamo subito aggiungere che, se nella precisazione del prezzo si teneva conto della qualità e della quantità, si faceva calcolo anche della quantificazione del soggetto del lavoro stesso in riferimento alla classe sociale a cui apparteneva.

Il che porta a sua volta, come logico trapasso, a considerare un altro aspetto della società e del pensiero sociale medioevale, strettamente legato con la dottrina e la pratica del “giusto prezzo”: quello della divisione  in classi secondo  le gerarchie stabilite dal volere divino. Concetto di divisione che al pari di quello del “giusto mezzo” ricorre in tutti gli scrittori del tempo sulla scorta del pensiero scolastico, ed ha la sua pratica attuazione fino nella distinzione tra Arti maggiori e minori, accentuata al punto da importare una differenza nei diritti politici.

E’ noto che S. Tommaso accetta su questo terreno la gerarchia aristotelica, dividendo non soltanto la società in due parti, i poveri numerosissimi e i ricchi in assai minor quantità, ma stabilendo tre “gradus dignitatis: inferior, medius, supremus”, suddivisi alla loro volta in tanti gradi interni tranne l’ultimo che comprende i principi preposti da Dio agli Stati [8]. E tanto insiste su tale divisione, che non soltanto non ammette l’elevamento del singolo fino a raggiungere il livello della classe superiore, tranne nel caso di passaggio all’ordine sacerdotale [9], ma nemmeno vuole l’abbassamento al gradino sottostante, ancorché sia la conseguenza di una dispersione della ricchezza a mezzo dell’elemosina [10]. Orbene, dalla costituzione gerarchia della società si traeva un’altra idea informatrice del pensiero e della pratica, quella della sufficienza, secondo cui ciascun settore sociale doveva avere l’id quod sufficit al proprio tenore di vita. Questo id quod sufficit, indispensabile al mantenimento dei diversi livelli, non poteva non consistere nella diversa disponibilità del denaro: dal che l’ammissione che tale diversa disponibilità negli individui dei vari ceti fosse ricavata, quando non provenisse dalla proprietà fondiaria e immobiliare, dalla remunerazione della attività, che appunto perciò doveva essere commisurata secondo una scala appropriata.  Questa conseguenza della diversa rimunerazione del lavoro, che la teoria traeva necessariamente dalla premessa della immutabile divisione delle classi, e che, trasportata dal campo dell’economia in quello penale, suggeriva la gradazione delle pene a seconda del grado sociale dell’offeso, aveva una grande  importanza anche nella pratica commerciale.

S. Tommaso, che, fedelissimo al principio gerarchico d’ordine divino, ne trasse le accennate conseguenze nei confronti della ricompensa del lavoro, delinea però, sempre sulla scorta di Aristotele, anche un concetto di qualifica, avvicinatesi al concetto moderno.

Per l’autore della Summa il prezzo è giusto quando si compra e si vende sulla base delle condizioni verificatesi naturalmente nel mercato; la compravendita è invece illecita se le condizioni si sono verificate con l’artificio dell’uomo che ricerca la volontà preordinata del sopraprofitto basato sullo sfruttamento, altrettanto preconfigurato, del bisogno.

“Il mercante - dice San Tommaso - può vendere il suo grano in un momento di scarsità al prezzo che la comune stima determina in quel momento… ma non ha assolutamente il diritto di approfittare di quell’ultimo istante per denunziare una quantità minore di quella di cui effettivamente dispone, o comunque per rifiutarsi di vendere al prezzo dato dalla communis aestimatio[11].

La teoria del giusto prezzo di San Tommaso scaturisce dalla prospettiva teologica sulla giustizia di cui il teologo Riccardo da Mediavilla (1249-1306), dello stesso periodo dell’Aquinante, descrivendo un quadro che è lo stesso che viviamo oggi con i processi di globalizzazione in atto, affermava: “Ora però succede che alcune parti del mondo abbondino di certe cose utili all’uso umano, di cui invece altre terre siano deficienti, e viceversa… e pertanto la ragione naturale ci indica rettamente che quella terra, la quale abbondi di un bene adatto all’uso umano, deve soccorrere quella parte della terra che ne è mancante” [12]


Note

[1] Summa contra Gentiles, I, p. 540

[2] Summa Theologiae, 2, 2, quaestio 78

[3] Opuscola n 73 c. 4

[4] T. d’Aquino, Super I Politica, c.12

[5] Luigi Lombardo, La Fondazione del diritto naturale di proprietà privata nella Seconda Scolastica, Roma, 1958

[6] Opuscola, n 73

[7] Catena, in Matthaeum, cap. 10, I.10

[8] Expositio in VIII libros politicorum, in Opera omnia, Parma, 1867, XXI, li.IV, lec.3

[9] Summa th. , II, qu. XXXII, art. VI, 3, 

[10] Ibidem

[11] Summa teologica, II

[12] Tria quodlibeta, 2, p. 23

 

 

 

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