Il
fenomeno dell’usura è andato di recente dilagando
in Italia in modo
preoccupante a tal punto che avviare una lotta
efficace contro l’usura significa colpire il più
delle volte gli interessi della Mafia e della
criminalità organizzata.
L’usura,
che per i cristiani era un peccato multiforme e
molteplice, una specie di idra a sette teste, come
fenomeno criminale è per la società civile un reato
tentacolare, una sorta di piovra dalle mille
connessioni, essendo collegata all’estorsione, al
riciclaggio del denaro sporco, alla speculazione
finanziaria ed edilizia, al narcotraffico, alla
prostituzione.
Anche
coloro che si macchiano di questo reato appartengono
alle più svariate classi sociali e talora rivestono
le qualifiche professionali più insospettabili.
Secondo
una recente indagine del CENSIS
il ricorso all’usura si intensifica nei
periodi di recessione economica quando diventa più
arduo accedere alle fonti ufficiali del credito .
Per molti aspetti il ricorso all’usura appare una
strada obbligata per quanti non riescono ad ottenere
credito dalle banche, a causa delle eccessive e
onerose garanzie richieste nonché dei lunghi tempi di
istruttoria per accedere al credito .
La
suddetta indagine del CENSIS ha inoltre
riconosciuto quattro categorie di usurai, e cioè:
l’usuraio parassita, una sorta di dilettante
dell’usura, che si contenta di un interesse non
troppo esoso; l’usuraio semiprofessionista, che, per
così dire, esercita l’usura come “secondo
lavoro”, per impiegare proficuamente quella parte
del suo reddito che nasconde al fisco; il gruppo
usurario di quartiere, un’organizzazione che opera
quasi scientificamente specializzandosi per settori
d’attività; l’usuraio investitore, collegato con
la criminalità organizzata e che dispone di ingenti
capitali e di società insospettabili.
Nel
mercato “nero” del credito si possono distinguere
tre forme fondamentali del prestito ad usura: il
cosiddetto prestito “a strozzo”; il mercato
illegale dei titoli; il prestito “esoso.” Il primo
tipo d’usura, quello tradizionale, si può
suddividere in prestito a interesse, la forma più
diffusa, e il prestito “a fermo”, appetibile per i
commercianti o chiunque abbia bisogno immediato di
liquidità per l’acquisto di grosse partite di merce
sottocosto.
Il
mercato illegale dei titoli consiste nella
commercializzazione di assegni post-datati, le tratte,
le cambiali. Esso è tanto diffuso, specie nei
rapporti con i fornitori e i grossisti, che malgrado
gli interessi elevati, molte volte non si ha neppure
la consapevolezza che si tratti di varianti al
prestito ad usura .
Il
prestito “esoso” viene generalmente esercitato da
società che svolgono un’opera di intermediazione
finanziaria e che prendono soldi dalle banche a tassi
normali per rivenderli poi a tassi notevolmente più
alti a coloro i quali non possono avvalersi dei canali
ufficiali del credito, come i soggetti con assegni
protestati .
Il
triste fenomeno dell’usura sembra essere distribuito
equamente in tutto il territorio nazionale, benché
colpisca di preferenza le città rispetto alle
campagne, e il Mezzogiorno piuttosto che il resto del
paese.
Quanto
al modo di considerare il fenomeno usurario, sembra
esserci fra la gente un atteggiamento generale di
severa condanna. Quanto alle misure e ai provvedimenti
con i quali combatterla, è purtroppo invalso un
diffuso pessimismo sulla praticabilità e l’utilità
delle iniziative
rivolte ad assistere le vittime dell’usura
anche mediante l’istituzione di fondi per il
risarcimento dei danni subiti.
Dell’usura
come reato se ne occupa non solo il codice penale agli
articoli 644 e 644 bis e da ultimo la legge 7 marzo
1996 n. 108, ma anche il codice civile italiano.
L’articolo
1815 recita: “Salvo diversa volontà delle parti, il
mutuatario deve corrispondere gli interessi al
mutuante. Se sono convenuti interessi usurari, la
clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo
nella misura legale”.
Alcune
sentenze di Cassazione hanno stabilito che per
l’ipotesi del mutuo con interessi usurari ricorre
solo quanto sussistano tutti gli elementi costitutivi
del reato d’usura, e cioè non solo l’esorbitanza
degli interessi convenuti, ma anche lo stato di
bisogno del mutuatario, del quale abbia approfittato
il mutuante.
Stabilita
la nullità degli interessi usurari, resta aperto,
come si diceva, il problema di determinare la misura
degli interessi stessi.
Per
quanto riguarda l’usura nel diritto canonico del
nostro secolo, dobbiamo dire che il periodo repressivo
della Chiesa contro l’usura ebbe fine con la bolla
di Leone X, la quale apriva la strada ai prestiti dei
Monti di Pietà; ma abbiamo anche notato come ancora
nel tardo Settecento chi difendeva la liceità
dell’interesse potesse incorrere nella condanna dei
canonisti e nelle ire della Santa Inquisizione. Sino a
tutto l’Ottocento, la legislazione canonica rimase
sostanzialmente fedele alla condanna del prestito a
interesse di denaro e cose fungibili .
Nel
codex iuris canonici del 1917 resta ferma la
riprovazione dell’usura anche sul piano giuridico
dal momento che tale comportamento si pone come
espressione di avarizia e di lesione del comandamento
cristiano fondamentale della carità .
La
situazione è radicalmente cambiata con l’entrata in
vigore del codex iuris canonici del
1983, con il quale il diritto canonico non si occupa
più dell’usura come reato: l’esercizio del
prestito a interesse viene lasciato alla sfera della
coscienza individuale, come questione d’ordine
morale più che giuridico.
Nella
codificazione canonica del 1983 non esiste una
normativa specifica riguardante l’usura e lo stesso
termine scompare sia nella trattazione riguardante i
beni temporali della Chiesa che nella parte
penalistica del nuovo codice.