-
PRIMA
PARTE
-
Organizzazione
e
funzionamento
della
P.A.
Legge
dell’8
giugno
1990
n.
142:
ordinamento
delle
autonomie
locali;
Legge
del
7
agosto
1990
n.
241:
nuove
norme
in
materia
di
procedimento
amministrativo
e
di
diritto
di
accesso
ai
documenti
amministrativi;
Legge
del
23
ottobre
1992
n.
421:
delega
al
Governo
per
la
razionalizzazione
e
la
revisione
delle
discipline
in
materia
di
sanità,
di
pubblico
impiego,
di
previdenza
e
di
finanza
territoriale;
Decreto
legislativo
del
3
febbraio
1993
n.
29:
razionalizzazione
dell’organizzazione
delle
amministrazioni
pubbliche
e
revisione
della
disciplina
in
materia
di
pubblico
impiego;
Circolare
del
Ministro
della
funzione
pubblica
del
24
giugno
1994
n.
14:
direttiva
alle
amministrazioni
pubbliche
in
materia
di
formazione
del
personale;
Decreto
legislativo
del
29
luglio
1999:
riforma
dell’organizzazione
del
Governo,
ai
sensi
degli
articoli
11
della
legge
15
marzo
1997,
n.
59
sulla
riforma
dell’amministrazione;
Decreto
legislativo
del
1999
n.
286:
riordino
e
potenziamento
dei
meccanismi
e
strumenti
di
monitoraggio
e
valutazione
dei
costi,
dei
rendimenti
e
dei
risultati
dell’attività
svolta
dalle
amministrazioni
pubbliche,
a
norma
dell’art.
11
della
legge
15
marzo
1997
n.
59;
Semplificazione
Decreto
legge
del
12
maggio
1995
n.
163:
misure
urgenti
per
la
semplificazione
dei
procedimenti
amministrativi
e
per
il
miglioramento
dell’efficienza
delle
pubbliche
amministrazioni;
Legge
dell’11
luglio
1995
n.
273:
misure
urgenti
per
la
semplificazione
dei
procedimenti
amministrativi
e
per
il
miglioramento
dell’efficienza
delle
pubbliche
amministrazioni;
Legge
del
15
marzo
1997
n.
57
(Bassanini
1):
Delega
al
Governo
per
il
conferimento
di
funzioni
e
compiti
alle
Regioni
ed
enti
locali,
per
la
riforma
della
P.
A.
e
per
la
semplificazione
amministrativa;
Legge
del
15
marzo
1997
n.
127
(Bassanini
2):
misure
urgenti
per
lo
snellimento
dell’attività
amministrativa
e
dei
procedimenti
di
decisione
e
di
controllo;
Decreto
legislativo
del
31
marzo
1998
n.
112:
Conferimento
di
funzioni
e
compiti
amministrativi
dello
Stato
alle
Regioni
ed
agli
enti
locali,
in
attuazione
del
capo
I
della
legge
15
marzo
1997,
n.
59;
Legge
del
16
giugno
1998
n.
191
(Bassanini
3):
Modifiche
ed
integrazioni
alle
leggi
59/1997
e
127/1997;
Decreto
del
Presidente
della
Repubblica
del
20
ottobre
1998,
n.
403:
regolamento
di
attuazione
degli
articoli
1,
2
e
3
della
legge
15
maggio
1997,
n.
127
in
materia
di
semplificazione
delle
certificazioni
amministrative;
Legge
dell’8
marzo
1999,
n.
50
(Bassanini
4):
delegificazione
e
testi
unici
di
norme
concernenti
procedimenti
amministrativi
-
legge
di
semplificazione
1998;
Accesso
e
privacy
Decreto
del
Presidente
della
repubblica
del
27
giugno
1992,
n.
352:
regolamento
per
la
disciplina
delle
modalità
di
esercizio
e
dei
casi
di
esclusione
del
diritto
di
accesso
ai
documenti
amministrativi,
in
attuazione
dell’art.
24
della
legge
7
agosto
1990,
n.241,
recante
nuove
norme
in
materia
di
procedimento
amministrativo
e
di
diritto
di
accesso
ai
documenti
amministrativi;
Legge
regionale
del
6
settembre
1993,
n.
32:
norme
per
la
disciplina
del
procedimento
amministrativo
e
del
diritto
di
accesso;
Legge
del
31
dicembre
1996
n.
675:
tutela
delle
persone
e
di
altri
soggetti
rispetto
al
trattamento
dei
dati
personali;
Legge
del
31
dicembre
1996,
n.
676:
delega
del
Governo
in
materia
di
tutela
delle
persone
e
di
altri
soggetti
rispetto
al
trattamento
dei
dati
personali;
Decreto
legislativo
dell’11
maggio
1999,
n.
135:
disposizioni
integrative
della
legge
31
dicembre
1996,
n
676
sul
trattamento
dei
dati
sensibili
da
parte
dei
soggetti
pubblici;
Decreto
del
Presidente
della
Repubblica
del
28
luglio
1999,
n.
318:
regolamento
recante
norme
per
l’individuazione
delle
misure
minime
di
sicurezza
per
il
trattamento
dei
dati
personali,
a
norma
dell’art.
15
comma
2,
della
legge
31
dicembre
1996,
n.
675;
Provvedimento
del
Garante
per
la
protezione
dei
dati
personali
del
39
febbraio
2000:
provvedimento
riguardante
le
misure
minime
di
sicurezza
per
il
trattamento
dei
dati
personali;
Tecnologie
per
la
Pubblica
Amministrazione
Decreto
legislativo
del
12
febbraio
1993,
n.
39:
norme
in
materia
di
sistemi
informativi
automatizzati
delle
amministrazioni
pubbliche,
a
norma
dell’art.
2,
comma
1
della
legge
23
ottobre
1992,
n
421;
Art.
15,
legge
15
marzo
1997,
n.
57
(firma
digitale):
delega
al
Governo
per
il
conferimento
di
funzioni
e
compiti
delle
Regioni
ed
enti
locali,
per
la
riforma
della
P.
A.
e
per
la
semplificazione
amministrativa;
Decreto
del
Presidente
della
repubblica
del
10
novembre
1997,
n.
513
(firma
digitale):
regolamenti
recanti
criteri
e
modalità
per
la
formazione,
l’archiviazione
e
la
trasmissione
di
documenti
con
strumenti
informatici
e
telematici;
Decreto
del
Presidente
della
Repubblica
del
14
dicembre
1998:
regolamento
per
la
tenuta
del
protocollo
amministrativo
con
procedura
informatica;
Decreto
del
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
dell’8
febbraio
1999
(firma
digitale):
regole
tecniche
per
la
formazione,
la
trasmissione,
la
conservazione,
la
duplicazione,
la
riproduzione,
la
validazione,
anche
temporale,
dei
documenti
informatici,
ai
sensi
dell’art.
3,
comma
1
del
DPR
n
513;
Circolare
del
26
luglio
1999
(firma
digitale):
art.
16,
comma
1,
dell’allegato
tecnico
al
DPCM
8
febbraio
1999
-
modalità
per
presentare
domanda
di
iscrizione
nell’elenco
pubblico
dei
certificatori,
di
cui
all’art.
8,
comma
3
del
DPR,
n
513;
Urp,
comunicazione,
qualità
dei
servizi
Circolare
del
27
aprile
1993,
n.
17:
istituzione
dell’Ufficio
Relazioni
con
il
Pubblico
e
disciplina
delle
attività
di
comunicazione
di
pubblica
utilità;
Direttiva
del
Presidente
del
consiglio
dei
Ministri
del
27
gennaio
1994:
principi
sull’erogazione
dei
servizi
pubblici;
Direttiva
del
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri
dell’11
ottobre
1994:
direttiva
sui
principi
per
l’istituzione
e
il
funzionamento
degli
Uffici
per
le
Relazioni
con
il
Pubblico;
Legge
del
7
giugno
2000,
n.
150:
disciplina
delle
attività
di
informazione
e
comunicazione
delle
pubbliche
amministrazioni.
Legge
241
del
1990
La
classe
politica
cominciò
intorno
agli
anni
’70
a
sentire
l’esigenza
di
revisionare
il
procedimento
amministrativo
e
nominò
una
commissione
che,
a
partire
dagli
anni
’70
ha
lavorato
per
circa
15-20
anni
ponendo
le
premesse
per
l’emanazione
della
legge
241
del
1990.
La
scelta
della
commissione
fu
quella
di
fare
una
legge
sui
principi
in
funzione
garantista,
garantendo
il
soggetto
senza
però
imbrigliare
l’amministrazione.
La
legge
n.
241/1990
è
una
legge
sul
procedimento
amministrativo,
non
la
legge
del
procedimento
amministrativo,
nel
senso
che
non
ne
stabilisce
una
disciplina
completa
ed
esaustiva.
L’art.
1
riguarda
l’azione
amministrativa
e
non
ancora
il
procedimento
amministrativo
ed
i
principi
dell’azione
amministrativa
sono
quelli
dell’economicità,
dell’efficacia
e
della
pubblicità.
L’economicità
è
un
principio
relativo
nel
senso
che
la
Pubblica
Amministrazione
è
tenuta
ad
osservare
le
regole
dell’economicità
ma
sino
al
limite
in
cui
questo
non
costituisca
ostacolo
per
il
perseguimento
dell’interesse
pubblico.
L’efficacia
va
distinta
dall’efficienza,
che
attiene
alla
funzionalità
della
Pubblica
Amministrazione
soprattutto
nel
settore
dei
servizi
e
riguarda
il
rapporto
tra
risorse
impiegate
e
risultati
ottenuti,
avendo
quindi
un
significato
di
tipo
organizzatorio,
se
pur
sempre
riconducibile
al
principio
costituzionale
del
buon
andamento.
Quello
della
pubblicità
è
il
principio
rivoluzionario
perché
fino
al
1990
la
Pubblica
Amministrazione
era
caratterizzata
dalla
segretezza
in
base
alla
quale
era
conoscibile
solo
l’atto
e
non
tutto
quello
che
stava
dietro
l’atto.
Il
principio
della
pubblicità
si
accompagna
ai
concetti
di
trasparenza
e
semplificazione.
La
trasparenza
è
il
valore
permanente
della
legge
e
la
pubblicità
degli
atti
ne
è
solo
un
aspetto.
Il
primo
a
parlare
di
trasparenza
dell’amministrazione
è
stato
Mitterand.
L’amministrazione
deve
essere
comunicata,
leggibile
e
gli
URP
sono
una
misura
di
effettività
della
coordinata
trasparenza.
L’art.
2
è
il
principio
che
riguarda
il
non
aggravamento
del
procedimento
amministrativo;
il
provvedimento
deve
essere
concluso.
L’amministrazione
non
può
più
usare
lo
strumento
del
silenzio
ma
il
provvedimento
deve
essere
espresso.
L’Amministrazione
inoltre
deve
determinare
il
termine
entro
cui
dovrà
prendere
la
decisione
perché
è
importante
che
il
cittadino
sappia
per
quanto
tempo
la
sua
situazione
rimane
pendente.
L’art.
3
riguarda
la
completezza
della
comunicazione,
che
dovrà
riferirsi
a
tutti
gli
atti
che
concernono
il
provvedimento
amministrativo
in
questione,
ma
soprattutto
la
motivazione.
Se
la
motivazione
è
insufficiente
o
contraddittoria
ci
troviamo
di
fronte
ad
un
eccesso
di
potere,
la
mancanza
totale
di
motivazione
è
invece
sintomo
di
violazione
di
potere.
Il
responsabile
del
procedimento
è
la
fisicità
del
procedimento
(la
persona
dell’amministrazione
con
cui
concretamente
abbiamo
a
che
fare)
e
segue
tutto
il
procedimento
dall’inizio
alla
fine
e
cura
la
fase
istruttoria
(la
fase
dell’acquisizione
dei
dati).
Molto
spesso
i
procedimenti
sono
complessi
ovvero
si
presentano
tra
loro
interconnessi;
la
dottrina
richiede
la
unicità
del
responsabile
ma
nella
realtà
le
amministrazioni
tendono
a
spezzettare
il
procedimento.
Il
potere
amministrativo
è
stato
fino
ad
oggi
quello
meno
partecipato
perché
il
cittadino
non
partecipava
alle
azioni
ma
le
subiva
e
l’unica
garanzia
era
per
lui
quella
di
rivolgersi
al
giudice.
La
partecipazione
è
il
nuovo
principio
rivoluzionario
e
partecipa
alla
determinazione
della
decisione
perché
il
procedimento
è
la
sede
dove
sono
conosciuti
tutti
gli
interessi
e
dove
si
compie
la
scelta.
La
partecipazione
può
essere
configurata
come
partecipazione
collaborativa
o
soggettiva.
La
conferenza
dei
servizi
è
uno
strumento
di
semplificazione
e
snellimento
dell’azione
amministrativa
e
rende
possibile
la
contestualizzazione
di
diversi
interessi.
La
conferenza
dei
servizi
riunisce
tutti
coloro
che
sono
competenti
per
l’azione
amministrativa.
L’accesso
ai
documenti
è
riconosciuto
a
chiunque
abbia
un
diritto
da
tutelare
ed
accedere
ai
documenti
è
un
diritto
di
trasparenza.
Legge
142
del
1990
Tale
legge
ha
riconosciuto
a
comuni
e
province
autonomia
statutaria
perché
non
avrebbe
avuto
senso
mantenere
sotto
il
medesimo
regime
organizzativo
realtà
profondamente
diverse
quali
sono
i
comuni,
che
si
distinguono
soprattutto
per
le
differenti
dimensioni
territoriali
e
demografiche
che
presentano.
Si
è
ritenuta
necessaria
la
predisposizione
legislativa
di
un
unico
disegno
organizzativo
generale
che
ciascun
ente
potesse
integrare
ma
non
modificare
radicalmente.
La
legge
ha
previsto
che
lo
statuto
sia
approvato
con
un
procedimento
rafforzato
nel
senso
che
non
si
adotta
come
una
normale
delibera
dell’ente
ma
è
deliberato
dal
Consiglio
comunale
(o
provinciale)
con
il
voto
favorevole
dei
2/3
dei
consiglieri
assegnati;
lo
statuto,
quindi,
viene
sottoposto
al
controllo
del
competente
organo
regionale.
Nella
gerarchia
delle
fonti
lo
statuto
degli
enti
locali,
data
l’approvazione
di
un
procedimento
rafforzato,
ha
una
maggiore
“forza”
rispetto
all’altra
attività
di
produzione
normativa
degli
enti
locali,
e
cioè
i
regolamenti.
Il
contenuto
dello
statuto
è
da
distinguere
in
necessario,
facoltativo
e
non
consentito
ed
il
contenuto
necessario
riguarda:
Il
contenuto
-anche
quello
necessario
e
facoltativo
-
non
è
rimesso
alla
totale
discrezionalità
dell’ente
perché
incontra
i
limiti
non
solo
dei
principi
costituzionali,
delle
leggi,
statali
e
regionali,
e
dei
principi
dell’ordinamento,
ma
anche
quelli
posti
dalla
legge
142
del
1990.
Più
spazio
agli
statuti
è
lasciato
per
gli
istituti
di
partecipazione
per
cui
le
norme
prevedono
la
promozione
di
organismi
di
partecipazione
dei
cittadini
all’amministrazione,
la
partecipazione
degli
interessati
al
procedimento
amministrativo,
forme
di
consultazione
della
popolazione,
procedure
per
l’ammissione
di
istanze,
petizioni
e
proposte
di
cittadini
singoli
o
associati.
Strumentale
per
l’effettiva
realizzazione
della
partecipazione
è
la
possibilità
di
prendere
visione
degli
atti
e,
infatti,
è
previsto
che
tutti
gli
atti
dell’Amministrazione
comunale
e
provinciale
siano
pubblici,
ad
eccezione
di
quelli
riservati
per
espressa
indicazione
di
legge.
Per
l’accesso
è
da
rilevare
che
mentre
la
142/1990
stabilisce
che
tutti
gli
atti
amministrativi
del
comune
o
della
provincia
sono
pubblici
e
tutti
i
cittadini,
singoli
o
associati,
esercitano
il
diritto
di
accesso,
la
241/1990
prevede
l’accesso
per
“chiunque
vi
abbia
interesse
per
la
tutela
di
situazioni
giuridicamente
rilevanti”.
Nella
direzione
di
rendere
effettivo
il
diritto
di
accesso
,
il
d.lgs.
3
febbraio
1993,
n.
29,
ha
introdotto
l’Ufficio
per
le
relazioni
con
il
pubblico
(URP),
che
si
inserisce
tra
gli
strumenti
di
informazione
e
di
garanzia
del
diritto
di
accesso.
La
legge
individua
le
funzioni
proprie
dei
Comuni
disponendo
che
spettano
ad
essi
tutte
le
funzioni
amministrative
che
riguardino
la
popolazione
e
il
territorio
comunale,
principalmente
nel
settore
dei
servizi
sociali,
dell’assetto
e
dell’utilizzazione
del
territorio
e
dello
sviluppo
economico.
La
legge
ha
riconosciuto
al
Comune
autonomia
finanziaria
e
potestà
impositiva
autonoma,
rinviando
e
riservando
alla
legge
la
disciplina
organica
dell’ordinamento
finanziario
e
contabile
degli
enti
locali.
La
Provincia
è
definita
ente
intermedio
tra
Comune
e
Regione
e
cura
gli
interessi
e
promuove
lo
sviluppo
della
comunità
provinciale
e
svolge
le
funzioni
amministrative
di
interesse
provinciale
che
riguardino
vaste
zone
intercomunali
o
l’intero
territorio
provinciale
nei
settori
indicati
dalla
legge.