Ricerca personalizzata

Pagina iniziale
Preferiti

Contatti

Forum

cerca nel sito

www.dittatori.it

 

 

 

 

Viaggi nel mondo

 

Segnala questo sito ai tuoi amici!
clicca qui
 

 

 

 

 

 

 

 


NORMATIVE SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- SECONDA PARTE - 

 

Tecnologie per la P. A.

Urp, comunicazione e qualità dei servizi

Legge 241 del 1990

Legge 142 del 1990

 

 

Tecnologie per la Pubblica Amministrazione 

         Decreto legislativo del 12 febbraio 1993, n. 39: norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1 della legge 23 ottobre 1992, n 421;

         Art. 15, legge 15 marzo 1997, n. 57 (firma digitale): delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti delle Regioni ed enti locali, per la riforma della P. A. e per la semplificazione amministrativa;

         Decreto del Presidente della repubblica del 10 novembre 1997, n. 513 (firma digitale): regolamenti recanti criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici;

         Decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1998: regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica;

         Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 1999 (firma digitale): regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione, la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DPR n 513;

         Circolare del 26 luglio 1999 (firma digitale): art. 16, comma 1, dell’allegato tecnico al DPCM 8 febbraio 1999 - modalità per presentare domanda di iscrizione nell’elenco pubblico dei certificatori, di cui all’art. 8, comma 3 del DPR, n 513;

 

Urp, comunicazione, qualità dei servizi 

         Circolare del 27 aprile 1993, n. 17: istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e disciplina delle attività di comunicazione di pubblica utilità;

         Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: principi sull’erogazione dei servizi pubblici;

         Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994: direttiva sui principi per l’istituzione e il funzionamento degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico;

         Legge del 7 giugno 2000, n. 150: disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

   

Legge 241 del 1990 

La classe politica cominciò intorno agli anni ’70 a sentire l’esigenza di revisionare il procedimento amministrativo e nominò una commissione che, a partire dagli anni ’70 ha lavorato per circa 15-20 anni ponendo le premesse per l’emanazione della legge 241 del 1990.

La scelta della commissione fu quella di fare una legge sui principi in funzione garantista, garantendo il soggetto senza però imbrigliare l’amministrazione.

            La legge n. 241/1990 è una legge sul procedimento amministrativo, non la legge del procedimento amministrativo, nel senso che non ne stabilisce una disciplina completa ed esaustiva.

L’art. 1 riguarda l’azione amministrativa e non ancora il procedimento amministrativo ed i principi dell’azione amministrativa sono quelli dell’economicità, dell’efficacia e della pubblicità.

            L’economicità è un principio relativo nel senso che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare le regole dell’economicità ma sino al limite in cui questo non costituisca ostacolo per il perseguimento dell’interesse pubblico.

            L’efficacia va distinta dall’efficienza, che attiene alla funzionalità della Pubblica Amministrazione soprattutto nel settore dei servizi e  riguarda il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti, avendo  quindi un significato di tipo organizzatorio, se pur sempre riconducibile al principio costituzionale del buon andamento.

            Quello della pubblicità è il principio rivoluzionario perché fino al 1990 la Pubblica Amministrazione era caratterizzata dalla segretezza in base alla quale era conoscibile solo l’atto e non tutto quello che stava dietro l’atto. Il principio della pubblicità si accompagna ai concetti di trasparenza e semplificazione. La trasparenza è il valore permanente della legge e la pubblicità degli atti ne è solo un aspetto. Il primo a parlare di trasparenza dell’amministrazione è stato Mitterand.

            L’amministrazione deve essere comunicata, leggibile e gli URP sono una misura di effettività della coordinata trasparenza.

            L’art. 2 è il principio che riguarda il non aggravamento del procedimento amministrativo; il provvedimento deve essere concluso. L’amministrazione non può più usare lo strumento del silenzio ma il provvedimento deve essere espresso. L’Amministrazione inoltre deve determinare il termine entro cui dovrà prendere la decisione perché è importante che il cittadino sappia per quanto tempo la sua situazione rimane pendente.

            L’art. 3 riguarda la completezza della comunicazione, che dovrà riferirsi a tutti gli atti che concernono il             provvedimento amministrativo in questione, ma soprattutto la motivazione.

            Se la motivazione è insufficiente o contraddittoria ci troviamo di fronte ad un eccesso di potere, la mancanza totale di motivazione è invece sintomo di violazione di potere.

            Il responsabile del procedimento è la fisicità del procedimento (la persona dell’amministrazione con cui concretamente abbiamo a che fare) e segue tutto il procedimento dall’inizio alla fine e cura la fase istruttoria (la fase dell’acquisizione dei dati).

            Molto spesso i procedimenti sono complessi ovvero si presentano tra loro interconnessi; la dottrina richiede la unicità del responsabile ma nella realtà le amministrazioni tendono a spezzettare il procedimento. Il potere amministrativo è stato fino ad oggi quello meno partecipato perché il cittadino non partecipava alle azioni ma le subiva e l’unica garanzia era per lui quella di rivolgersi al giudice.

La partecipazione è il nuovo principio rivoluzionario e partecipa alla determinazione della decisione perché il procedimento è la sede dove sono conosciuti tutti gli interessi e dove si compie la scelta. La partecipazione può essere configurata come partecipazione collaborativa o soggettiva. La conferenza dei servizi è uno strumento di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa e rende possibile la contestualizzazione di diversi interessi. La conferenza dei servizi riunisce tutti coloro che sono competenti per l’azione amministrativa. L’accesso ai documenti è riconosciuto a chiunque abbia un diritto da tutelare ed accedere ai documenti è un diritto di trasparenza.                                                                                                                                         

Legge 142 del 1990  

            Tale legge ha riconosciuto a comuni e province autonomia statutaria perché non avrebbe avuto senso mantenere sotto il medesimo regime organizzativo realtà profondamente diverse quali sono i comuni, che si distinguono soprattutto per le differenti dimensioni territoriali e demografiche che presentano. Si è ritenuta necessaria la predisposizione legislativa di un unico disegno organizzativo generale che ciascun ente potesse integrare ma non modificare radicalmente.

            La legge ha previsto che lo statuto sia approvato con un procedimento rafforzato nel senso che non si adotta come una normale delibera dell’ente ma è deliberato dal Consiglio comunale (o provinciale) con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati; lo statuto, quindi, viene sottoposto al controllo del competente organo regionale.

            Nella gerarchia delle fonti lo statuto degli enti locali, data l’approvazione di un procedimento rafforzato, ha una maggiore “forza” rispetto all’altra attività di produzione normativa degli enti locali, e cioè i regolamenti.

Il contenuto dello statuto è da distinguere in necessario, facoltativo e non consentito ed il contenuto necessario riguarda:

 gli organi e le loro attribuzioni;

 l’ordinamento degli uffici;

l’ordinamento dei servizi pubblici;

le forme di collaborazione tra Comuni e Province;

la partecipazione popolare;

il decentramento;

l’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;

il collegio dei revisori dei conti

Il contenuto -anche quello necessario e facoltativo -  non è rimesso alla totale discrezionalità dell’ente perché incontra i limiti non solo dei principi costituzionali, delle leggi, statali e regionali, e dei principi dell’ordinamento, ma anche quelli posti dalla legge 142 del 1990.

Più spazio agli statuti è lasciato per gli istituti di partecipazione per cui le norme prevedono la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione, la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, forme di consultazione della popolazione, procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

Strumentale per l’effettiva realizzazione della partecipazione è la possibilità di prendere visione degli atti e, infatti, è previsto che tutti gli atti dell’Amministrazione comunale e provinciale siano pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.

Per l’accesso è da rilevare che mentre la 142/1990 stabilisce che tutti gli atti amministrativi del comune o della provincia sono pubblici e tutti i cittadini, singoli o associati, esercitano il diritto di accesso, la 241/1990 prevede l’accesso per “chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”. Nella direzione di rendere effettivo il diritto di accesso , il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha introdotto l’Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), che si inserisce tra gli strumenti di informazione e di garanzia del diritto di accesso.

La legge individua le funzioni proprie dei Comuni disponendo che spettano ad essi tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione e il territorio comunale, principalmente nel settore dei servizi sociali, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

La legge ha riconosciuto al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma, rinviando e riservando alla legge la disciplina organica dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

La Provincia è definita ente intermedio tra Comune e Regione e cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale e svolge le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale nei settori indicati dalla legge. 

 

 

 

© www.villaggiomondiale.it - Webmaster: Amedeo Lomonaco