A
cura
del
Dr.
Guido Mancinelli
- Ispettore Generale I.N.P.S.
IL MOBBING NEI LUOGHI DI
LAVORO
-
Ascolta il servizio di Amedeo Lomonaco sul mobbing -
Indice
1.
Premessa
2.
L'aspetto
giuridico
3.
Le
responsabilità
del
datore
di
lavoro
4.
Gli
strumenti
giuridici
a
tutela
del
lavoratore
5.
La
prima
sentenza
sul
mobbing:
Tribunale
di
Torino
del
16/11/1999
6.
Alcune
considerazioni
alla
luce
della
riforma
I.N.A.I.L.
7.
Casistica
8.
Il
mobbing
nelle
proposte
di
legge
9.
Bibliografia
Homo
homini lupus
Le problematiche dovute a soprusi ed aggressioni psicologiche in pieno
ventunesimo secolo, continuano a mietere vittime nel già caotico mondo del
lavoro.
E’ diventata, di conseguenza, necessaria per tutti i soggetti che
ruotano intorno al mondo del lavoro la conoscenza del fenomeno del mobbing.
Da alcuni
anni gli psicologi, gli psichiatri, i medici del lavoro, i sociologi e, più in
generale, coloro che si occupano di studiare il sistema gerarchico esistente in
fabbrica o negli uffici ed i suoi riflessi sulla vita del lavoratore, ne hanno
individuato alcune gravi e reiterate distorsioni, capaci di incidere
pesantemente sulla salute individuale. Si tratta di un fenomeno ormai
internazionalmente noto come mobbing.
Il termine, proveniente dalla lingua inglese e dal verbo to mob
(attaccare, assalire) e mediato dall’etologia, si riferisce al comportamento
di alcune specie animali, solite circondare minacciosamente un membro del gruppo
per allontanarlo.
Di esso devono essere costantemente tenute presenti le conseguenze
negative, non solo per il lavoratore e per la sua famiglia ma anche per
l’impresa stessa e per la società civile in genere, e, quindi, devono essere
considerati i possibili effetti giuridici.
Sotto questo profilo, in mancanza di una specifica regolamentazione della
fattispecie mobbing intesa in senso unitario, scopo del presente lavoro è,
preliminarmente, chiarire quali sono i comportamenti ad esso riconducibili per
presentare poi gli strumenti di tutela già rinvenibili nell’ordinamento, come
delineati dalle decisioni giurisprudenziali, pronunciate sulle singole condotte
ad esso ascrivibili e, da ultimo, esplicitamente sul mobbing in sé e per sé
considerato (in riferimento a Tribunale di Torino - 6 ottobre - 16 novembre
1999, infra par.5) e le proposte di regolamentazione legislativa che, nel
contesto della recente diffusione dell’interesse per la materia, sono state
presentate in Parlamento.
Nel mondo del
lavoro si va sempre più affermando il fenomeno del cosiddetto Mobbing .
Non che questo fenomeno fosse prima sconosciuto, ma
di recente la letteratura sociologica, gli studi di psicologia del lavoro, la
medicina legale, unitamente alla Giurisprudenza del lavoro, hanno dato una forte
accelerazione al problema rendendolo d’attualità.
E’ opportuno
chiarire che non esiste una precisa definizione legislativa, ma si è
unanimemente concordi nel ritenere questa espressione riferita a comportamenti
ostili, vessatori e di persecuzione psicologica realizzati da colleghi (mobbing
“orizzontale”) e/o dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici (mobbing
“verticale”) nei confronti di un determinato dipendente (la “vittima”).
Quando tali
comportamenti hanno la finalità di estromettere il lavoratore dall’azienda
con il licenziamento o inducendolo a rassegnare le dimissioni si parla di
mobbing strategico o bossing.
Sotto il profilo medico legale il mobbing provoca
uno stato di disagio psicologico e l’insorgere di malattie psicosomatiche,
come disturbi di adattamento o, addirittura disturbi post-traumatici da stress.
Il manifestarsi di tali disturbi deve essere in ogni caso collegato
all’accertamento di fattori stressanti di natura psico-sociale e al permanere
della condotta aggressiva per un periodo minimo pari a sei mesi, così come
evidenziato nel rapporto ISPESL del 1997 e in convegni specifici su “Medicina
del Lavoro e il fenomeno del mobbing”.
Nel considerare i
d.d.l. in materia, tralascio quello meno recente (n. 1813 del 9 luglio 1996
d’iniziativa dei deputati Cicu e altri su “Norme per la repressione del
terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro”) per soffermarmi sul d.d.l. n.
6410 del 30 settembre 1999 “Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla
violenza e dalla persecuzione psicologica” di iniziativa dei deputati
Benvenuto ed altri ed il d.d.l. n.4265 del 13 ottobre 1999 “Tutela della
persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito
dell’attività lavorativa” di iniziativa dei senatori Tapparo e altri.
In entrambi
si individuano quali elementi giuridici costitutivi e peculiari il “carattere
sistematico e duraturo” e “la palese predeterminazione” della condotta, o
ancora “l’intensità” della stessa e “l’esplicita finalità di
danneggiare il lavoratore”.
In
assenza di una precisa definizione giuridica è possibile desumere dai succitati
d.d.l. un’esemplificazione degli atti e dei comportamenti ostili che si
traducono in “maltrattamenti verbali
e in atteggiamenti che danneggiano la personalità del lavoratore”, quali
“le dimissioni forzate, il pregiudizio delle prospettive di progressione di
carriera, l’ingiustificata rimozione da incarichi già affidati,
l’esclusione dalla comunicazione di informazioni rilevanti per lo svolgimento
delle attività lavorative, la svalutazione dei risultati ottenuti”. Inoltre
“la delegittimazione di immagine”, anche nei confronti di terzi e soggetti
esterni all’ambiente aziendale, “l’attribuzione di compiti molto al di
sopra delle possibilità professionali o della condizione fisica e di salute”
del dipendente.
Nonostante le
difficoltà e le incertezze di definizione è pacifica in dottrina e
giurisprudenza una responsabilità giuridica riconducibile al datore di lavoro.
Le azioni di
mobbing in quanto lesive della personalità morale del lavoratore ricadono,
oltre che sui singoli autori, sul datore di lavoro in quanto tenuto
contrattualmente ad evitare atti e comportamenti discriminatori e ad impedire e
scoraggiare un’analoga condotta realizzata da sottoposti (dirigenti,
collaboratori, dipendenti).
Secondo l’art.
2087 c.c. “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La costante
giurisprudenza ha interpretato questa norma tenendo conto dei principi
dell’ordinamento e, in particolare, del diritto alla salute sancito
dall’art. 32 Cost., del limite che l’art. 41, co.2 Cost. , pone al principio
della libertà di iniziativa economica privata laddove ne vieta l’esercizio
con modalità tali da pregiudicare “la sicurezza” e “la dignità umana”
e di quello di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
L’art.
2087 c.c. impone al datore di
lavoro non solo l’adozione delle misure richieste specificamente dalla legge,
dall’esperienza e dalle conoscenze tecniche, ma anche l’obbligo più
generale di attuare tutte le misure generiche di prudenza e diligenza necessarie
al fine di tutelare “l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”.
Da questa
disposizione viene quindi fatto derivare sia il divieto per il datore di lavoro
di compiere direttamente qualsiasi comportamento lesivo dell’integrità fisica
e della personalità morale del lavoratore, sia di prevenire e scoraggiare la
realizzazione di simili condotte nell’ambito ed in connessione con lo
svolgimento dell’attività lavorativa.
Ne consegue
che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è esclusa quando
sono eccezionali, inevitabili ed assolutamente imprevedibili le conseguenze che
in concreto scaturiscono per il soggetto passivo, dall’atteggiamento
perpetrato in azienda (non sussistenza del nesso causale). Infatti, “per
accertare se una condotta umana sia (…) causa (…) di un determinato evento,
è necessario stabilire un confronto tra le conseguenze che, secondo un giudizio
di probabilità ex ante, essa era idonea a provocare e le conseguenze in realtà
verificatesi, le quali, ove non prevedibili ed evitabili, escludono il rapporto
eziologico tra il comportamento umano e l’evento, cosicché, per la
riconducibilità dell’evento ad un determinato comportamento, non è sufficiente
che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di
sequenza, occorrendo invece che tale rapporto integri gli estremi di una
sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui
l’evento appaia come una conseguenza normale dell’antecedente” (Cass.
20 dicembre 1986, n.7801. Pretura Milano 14 agosto 1991. Cass. 8 aprile 1995 n.
4078).
La considerazione
dell’inadempimento dell’obbligo del datore di lavoro di porre in essere
tutte le misure necessarie al fine di proteggere l’integrità psico-fisica del
lavoratore acquista particolare rilievo laddove si consideri che il datore di
lavoro, venuto a conoscenza di condotte illegittime perpetrate dai suoi
dipendenti, ha a disposizione strumenti per intervenire a tutela dei lavoratori
vessati.
In giurisprudenza
è stata riconosciuta, infatti, la legittimità del licenziamento in tronco di
lavoratori che abbiano posto in essere delle gravi condotte nei confronti di
altri dipendenti.
