Il Decreto Ministeriale (D.M.) dell’8 agosto 2000 ha reso operativa, a partire dal 17 febbraio 2001, la riforma del sistema di incentivi pubblici a favore delle attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo introdotta dal Dispositivo Legislativo (D.L.) 297 del 27 luglio 1999. Con tale riforma sono state riordinate e razionalizzate tutte le agevolazioni alla ricerca industriale gestite dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e precedentemente regolate da una molteplicità di norme e regolamenti, attualmente abrogati.
Le principali novità introdotte dalla riforma sono:
· la creazione di un unico Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) che consente di snellire le procedure di erogazione dei contributi. La gestione contabile del nuovo fondo spetta direttamente
al MIUR;
· l’ampliamento dei soggetti richiedenti, rendendo possibili i cointestati fra imprese e Enti Pubblici di Ricerca (EPR);
· l’ampliamento delle attività finanziabili, con l’inserimento di agevolazioni in favore della nascita di imprese ad alto contenuto tecnologico;
· il coordinamento con il Ministero delle Attività Produttive (MAP) competente per le agevolazioni in favore dei programmi a prevalente sviluppo precompetitivo, finanziati mediante apposito
fondo (Fondo per l’Innovazione Tecnologica: FIT);
· l’estensione a tutto il territorio nazionale del sostegno a favore dei progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca in precedenza
concesso esclusivamente alle aree depresse.
Le agevolazioni previste dal D.L. 297/99 vengono concesse in favore di attività di ricerca industriale estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo. E’ definita ricerca industriale la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
Lo sviluppo precompetitivo è invece costituito dalle attività finalizzate alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.
Tutti gli interventi disciplinati dal D.M. 593/2000, relativamente alla ricerca industriale, sono regolati da tre distinte tipologie procedurali:
· valutativa;
· negoziale;
· automatica.
I soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal D.L. 297/99 sono elencati nell’ art. 5 del D.M. 593/2000:
· imprese che esercitano attività industriale per la produzione di beni e/o servizi;
· imprese che esercitano attività di trasporto per terra, acqua, aria;
· imprese artigiane di produzione;
· centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;
· consorzi e società consortili, purchè con partecipazione finanziaria superiore al 50% dei soggetti di cui ai quattro punti precedenti. Per i consorzi e le società consortili ubicati
nelle aree depresse del territorio la partecipazione può ridursi al 30%;
· parchi scientifici e tecnologici.
Inoltre, con la legge finanziaria 23 dicembre 2000, sono stati considerati soggetti ammissibili anche gli enti di ricerca a carattere regionale nonché i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale.
Possono accedere alle agevolazioni previste dal D.M. 593/2000 anche le società costituite con le risorse del fondo speciale per la ricerca applicata.
La normativa individua inoltre due vincoli economico-finanziari che dovranno essere soddisfatti dalle imprese che intendano beneficiare delle agevolazioni sottoposte a procedura valutativa e negoziale:
· congruenza tra capitale netto e costo del progetto: CN>(CP-I)/2
CN: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato;
CP: costo del progetto;
I: intervento pubblico.
Come si può vedere dalla formula il costo del progetto è decurtato dal valore del contributo pubblico, riducendo notevolmente l’ammontare del patrimonio netto di cui il richiedente deve disporre;
· onerosità della posizione finanziaria: OF/F
OF: oneri finanziari netti;
F: fatturato.
Tale rapporto deve risultare inferiore all’8%.
Oltre a tali requisiti, che devono essere soddisfatti congiuntamente dai proponenti, la normativa individua un altro importante elemento da verificare, pena l’inammissibilità della domanda: nessun intervento deve prevedere commesse di ricerca al di fuori dell’U.E. aventi un costo superiore del 20% dell’importo complessivo delle spese previste per la realizzazione dell’iniziativa.
Con tipologia valutativa sono regolati gli interventi a sostegno di progetti e/o formazione autonomamente presentati dai soggetti ammissibili (cd. interventi bottom up). Tale procedura prevede una fase di valutazione, tanto economica quanto scientifica, condotta dagli organi ministeriali prima della concessione dell’agevolazione e riguarda quelle domande di finanziamento la cui complessità rende necessaria una fase di questo tipo.
Le agevolazioni previste per le attività sottoposte a procedura valutativa non devono superare il 50% in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) dei costi ammissibili per la ricerca industriale e il 25% in ESL per lo sviluppo precompetitivo.
Sono previste tuttavia delle maggiorazioni percentuali che possono portare il contributo complessivo al 75% in ESL per la ricerca e al 50% per lo sviluppo precompetitivo.
I fattori di maggiorazione percentuale sono riassunti in quattro punti:
· 10% per progetti proposti da piccole e medie imprese;
· 10% per le attività da svolgere nelle aree ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione (rispetto alla media europea);
· 5% per le attività da svolgere nelle aree in difficoltà e svantaggiate rispetto alla media nazionale;
· 10% per i progetti che prevedono una collaborazione con partners comunitari o con università e/o enti pubblici di ricerca.
Le agevolazioni previste riguardano un intervento combinato, composto da contributi a fondo perduto e credito agevolato (concesso al tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).
Fra gli interventi ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal D.L. del 27 luglio 1999 rientrano i programmi autonomi di ricerca industriale (finalizzati allo sviluppo di un prodotto nuovo o migliore, o di un processo altrettanto nuovo o migliore), disciplinati dall’art. 5 del D.M. 593/2000. Tali interventi sono definiti autonomi in quanto non esistono aree tematiche predefinite. Si differenziano inoltre da quelli di importo superiore a 7,5 milioni di euro in quanto, rispetto a questi ultimi, non presentano scadenze temporali per la richiesta.
L’altra tipologia di progetti di ricerca regolamentati dal D.M. citato è costituita dai programmi finalizzati al riorientamento e al recupero di competitività di strutture di ricerca industriale. Attraverso questa misura si prevede di sostenere strutture industriali in difficoltà che intendano acquisire competitività investendo in ricerca e formazione.
La terza categoria di interventi sottoposti a procedura valutativa è costituita dai programmi di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, disciplinati dall’art. 8 del D.M. 593/2000. I programmi di formazione possono essere autonomi o collegati a un progetto di ricerca oppure a investimenti in centri di ricerca.
Una delle novità del D.L. 297/99 è costituita dall’estensione all’intero territorio nazionale del sostegno in favore degli investimenti in centri di ricerca, in passato ammissibili solo nelle aree depresse. Come stabilito dall’art. 9 del D.M. 593/2000, le agevolazioni del FAR possono essere concesse per interventi finalizzati all’ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riattivazione, riconversione, acquisizione o delocalizzazione di centri esistenti, nonché alla
realizzazione di nuovi centri.
Per tali investimenti il finanziamento pubblico è concesso anche per le spese di acquisizione di aree e fabbricati, opere edili e infrastrutturali, nonché progettazioni e studi di fattibilità.
Importante infine è anche il sostegno per i progetti di ricerca per la nascita di nuove imprese, regolamentati dall’art. 11 del D.M. 593/2000. Tale intervento è finalizzato alla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. Si intende così agevolare professori e ricercatori che siano in grado di trasformare un programma di ricerca in una valida iniziativa imprenditoriale, volta allo sfruttamento dei risultati della ricerca.
Le spese ammissibili per le attività finanziabili con procedura di carattere valutativo variano in relazione alla tipologia di intervento. In particolare, in relazione ai costi finanziabili, è possibile accorpare gli interventi in tre gruppi:
· progetti di ricerca;
· programmi relativi ai centri di ricerca;
· programmi di formazione.
Con tipologia negoziale sono regolati gli interventi a sostegno dei progetti proposti sulla base di iniziative di programmazione definite dal Ministero direttamente o in accordo con altri soggetti pubblici (cd. interventi top down).
La procedura negoziale si applica a due fattispecie:
· programmi nazionali di ricerca. Per tali iniziative il MIUR emana un bando che definisce le aree in cui dovrà essere effettuata la ricerca, l’ammontare minimo delle spese del programma per
ciascuna area tematica e fissa i tempi per la presentazione delle richieste di agevolazione;
· specifiche iniziative di programmazione. Ci si riferisce a interventi che avvengono nel campo della programmazione negoziata (contratti d’area e patti territoriali).
Sono interventi di ricerca finalizzati a favorire lo sviluppo socio/economico locale.
Le intensità di aiuto sono analoghe a quelle indicate per gli interventi sottoposti a procedura valutativa; le agevolazioni concedibili, espresse in ESL, sono pari al 50% per le attività di ricerca industriale e al 25% per quelle di sviluppo precompetitivo.
Per entrambe le tipologie sono previste delle maggiorazioni percentuali legate alla dimensione della proponente, all’area geografica di svolgimento dell’iniziativa, alla collaborazione con gli enti pubblici di ricerca, etc. Le agevolazioni sono concesse interamente nella forma di contributo alla spesa.
Nell’ambito della procedura negoziale i principali costi finanziabili riguardano:
· personale;
· attrezzature nuove;
· consulenze;
· beni immateriali;
· materiali;
· prestazione di terzi.
Con tipologia automatica sono regolati gli interventi con ridotti tempi che intercorrono tra la presentazione della domanda e la concessione delle agevolazioni. Ciò è legato alla mancanza di valutazioni preventive di legittimità, ovvero all’assenza di un procedimento istruttorio presente nelle tipologie precedenti. Tutte le verifiche infatti sono rimandate a un momento successivo alla concessione dell’agevolazione.
Le iniziative ammesse a tale procedura sono tre:
· assunzioni di personale qualificato e commesse a laboratori esterni;
· distacco temporaneo di ricercatori e tecnici di ricerca;
· premi a Piccole e Medie Imprese (PMI) per progetti di ricerca comunitari.
Nel 2001 il Ministero delle Attività Produttive (MAP) ha riformato il sistema di incentivi a favore delle attività di sviluppo precompetitivo.
Il provvedimento del 16 gennaio 2001 stabilisce le nuove direttive per accedere ai benefici finanziari del Fondo speciale per l’Innovazione Tecnologica (FIT).
Le agevolazioni vengono concesse per attività di sviluppo precompetitivo estese a non preponderanti attività di ricerca industriale, o anche dirette alla realizzazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione o delocalizzazione di centri di ricerca.
Per i soggetti beneficiari è possibile richiamare le considerazioni fatte nella sezione della ricerca industriale e con le medesime caratterizzazioni.
Le agevolazioni previste per le iniziative a prevalente sviluppo precompetitivo sono fissate nella misura minima del 25% in termini di ESL e possono aumentare fino al 50%, sempre in ESL, per effetto di agevolazioni percentuali. La normativa stabilisce che l’agevolazione viene concessa nella forma di finanziamento di importo pari al 60% delle spese complessive ammissibili. Il finanziamento viene concordato a un tasso agevolato corrispondente al 20% di quello di attualizzazione vigente alla data di emanazione del decreto di concessione.
Infine, per i programmi relativi all’elaborazione di progetti a prevalente sviluppo precompetitivo sono ammissibili alle agevolazioni i seguenti costi:
· personale impegnato in attività di sviluppo e ricerca;
· strumenti, macchinari e attrezzature;
· servizi di consulenza e altri servizi simili;
· spese generali;
· materiali di consumo utilizzati dal programma;
· studi di fattibilità riferiti alle prime quattro voci di spesa e riguardanti le attività di sviluppo precompetitivo.