Le società che fanno ricorso al prestito obbligazionario contraggono debiti a medio-lungo termine a fronte dei quali rilasciano ai creditori dei documenti denominati obbligazioni: rappresentando un debito per l’impresa, il prestito obbligazionario viene iscritto in bilancio nella sezione delle passività.
L’obbligazione è dunque un titolo di credito emesso da un ente (l’impresa) e garantisce al portatore i diritti previsti dal prestito: misura degli interessi, entità del rimborso, scadenza dei pagamenti, etc.
Il finanziamento tramite obbligazioni si rivela vantaggioso per le unità produttive in quanto consente ad esse di acquisire disponibilità finanziaria a media-lunga scadenza direttamente sul mercato o dai soci, perciò a costi più contenuti dei finanziamenti similari (ad esempio i mutui) reperiti presso intermediari specializzati.
Vi è inoltre la certezza da parte delle società di disporre per un certo arco di tempo di risorse finanziarie e, di conseguenza, la possibilità di correlare al meglio la durata del finanziamento in questione con quella dell’investimento e i rispettivi flussi in entrata e in uscita.
E’ bene però sottolineare che se è vero che l’impresa, con l’emissione di un prestito obbligazionario, può beneficiare nel medio-lungo termine di una certa risorsa finanziaria, è altresì vero che questa costituisce, in relazione agli impegni, una rilevante forma di rigidità finanziaria sia sul piano dei flussi di cassa periodici, sia sul rimborso finale del capitale, sia in occasione di eventuali operazioni di riduzione del capitale sociale.
Ma l’aspetto più interessante che contraddistingue il prestito obbligazionario da un’eventuale emissione di titoli azionari sul mercato è rappresentato dal poter escludere il pericolo di un’eventuale ingerenza di terzi nella gestione d’impresa (nel senso che chi detiene il controllo sceglie questo tipo di finanziamento poichè consente di mantenere inalterato l’assetto proprietario).
Data la caratteristica fondamentale sopra accennata, il ricorso a tale strumento risulta conveniente quando l’assetto proprietario è ancora poco consolidato.
Il prestito obbligazionario potrebbe rappresentare una scelta nell’ambito del finanziamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo così la possibilità di raccogliere risorse cospicue per sostenere l’innovazione di prodotto/servizio e/o di processo.
Inoltre, l’indebitamento mediante l’emissione di obbligazioni, avendo tempi di durata considerevoli (si è detto che rientra nella fascia del credito di medio-lungo termine), potrebbe accompagnare l’attività innovativa in tutte le fasi che la contraddistinguono: dalla ricerca di base fino allo sviluppo tecnologico.
Ciò si traduce nella possibilità di gestire il processo innovativo facendo affidamento su una solida consistenza finanziaria.
Con il contratto di mutuo il beneficiario ottiene un finanziamento a medio-lungo termine e, nel contempo, si obbliga alla restituzione del capitale mutuato insieme al pagamento degli interessi.
Si tratta di un’operazione molto simile al prestito obbligazionario tanto per la durata quanto per il tipo di rimborso.
Forma particolare del contratto di mutuo, come è noto, è quello di “scopo” per il quale il credito è concesso per uno scopo determinato e la clausola di destinazione delle somme diventa un elemento causale del contratto. Tale clausola implica da parte del mutuatario un’obbligazione di fare, un “facere in rem propriam”, la cui inosservanza è causa di risoluzione del contratto, essendo essa un elemento causale dello stesso.
L’adozione dello schema del mutuo di scopo, ad esempio, potrebbe utilizzarsi nell’ambito delle operazioni di finanziamento di un progetto di innovazione tecnologica (es. innovazione di prodotto), quando è previsto che il rimborso avvenga tramite i proventi che derivano dal prodotto, una volta che lo stesso venga immesso sul mercato e quindi commercializzato. Nel caso in esame la banca sa che deve attendere la restituzione dell’importo finanziato fino al termine convenuto, ma vuole essere certa che l’impiego sia quello previsto e solo in cambio di questa certezza è
disposta a “perdere il controllo della somma”.
Data la particolarità del contratto, a differenza del mutuo normale, in quello di scopo è possibile l’ingerenza del mutuante nell’attività svolta dal mutuatario e per la quale è stato concesso il finanziamento.
Dunque, tornando all’esempio citato, alla banca è concessa la valutazione dell’ innovazione di prodotto che si sta sviluppando all’interno dell’azienda, poiché è attraverso gli introiti (che il bene dovrebbe garantire) che l’impresa restituisce tanto il capitale quanto gli interessi al mutuante.
A differenza del prestito obbligazionario, il mutuo di scopo si caratterizza per una maggiore specificità dell’investimento da finanziare. E’ possibile perciò affermare che attraverso l’emissione di obbligazioni generalmente ci potrebbe essere una maggiore propensione a sostenere l’intera attività innovativa, invece mediante un mutuo di scopo assumerebbe notevole spessore la singolarità del nuovo prodotto/servizio che si intende finanziare.
Per quanto riguarda il finanziamento a breve termine è possibile esaminare due strade principali che vengono percorse dalle imprese:
· lo smobilizzo crediti;
· il finanziamento bancario a breve termine.
Nell’ambito della prima categoria gli strumenti che verranno esaminati sono il factoring e gli anticipi su fatture. Nella seconda categoria sarà invece analizzata l’apertura di credito in c/c e le anticipazioni bancarie.
La riscossione dei crediti è un’attività specialistica che richiede esperienza e per la quale è necessario destinare risorse umane specifiche che abbiano competenza nel campo del credit management.
Lo smobilizzo crediti consiste nell’incaricare un soggetto specializzato nell’incasso degli stessi ed al tempo stesso anche monetizzarli. E’ chiaro quindi come queste tipologie possano rappresentare vere e proprie modalità di finanziamento a breve termine in quanto rendono liquidi e disponibili i crediti commerciali derivanti dalle fatture emesse dall’azienda.
Il factoring, nelle sue linee essenziali, è quell’operazione in base alla quale un’impresa specializzata (factor) acquista da un’altra impresa (cedente) tutti i crediti, presenti e futuri, derivanti dalla sua attività, assumendosi o meno il rischio del loro buon fine e anticipandone in parte l’incasso; nell’esercizio di tale attività il factor non si limita, comunque, al semplice acquisto dei detti crediti, ma, o in via diretta o indirettamente, svolge anche degli utili servizi, quali la selezione della clientela (avendo la possibilità di valutarne l’affidabilità), il recupero dei crediti, un’assistenza gestionale, una consulenza sull’evoluzione dei mercati e sulla possibilità di apertura di nuovi, etc.
Le clausole di passaggio dei crediti tra impresa e factor, che determinano il permanere o meno in capo all’azienda di rischio di insolvenza del cliente, possono essere:
· pro solvendo: se il factor acquista i crediti con diritto di rivalsa sul cedente nel caso di
mancato pagamento da parte del debitore;
· pro soluto: se il factor acquisisce i diritti in via definitiva, ossia senza diritto di rivalsa in caso di inadempimento da parte del debitore.
La stipulazione di un contratto di factoring consente quindi all’impresa di ottenere diversi vantaggi, tra cui: ridurre i costi di gestione dei crediti; semplificare la gestione commerciale e snellire le procedure di contabilità; trasferire il rischio di perdite di insolvenza, in caso di cessione pro soluto; migliorare la situazione finanziaria implicando un aumento delle disponibilità liquide per eventuali reinvestimenti immediati e un minor ricorso a fonti di finanziamento esterne.
L’operazione di anticipi su fatture presuppone la concessione di un fido da parte della banca e l’apertura di una linea di credito da utilizzare una volta ottenuta l’anticipazione dalla banca. Anche in questo caso la cessione del credito alla banca può avvenire con due modalità in base alle quali il rischio di un’eventuale insolvenza rimane in capo al creditore cedente (pro solvendo) o essere assunto dalla banca cessionaria del credito
stesso (pro soluto).
Operativamente la banca anticipa un importo pari all’80% del valore nominale della fattura. Da tale valore, infatti, provvede a detrarre uno scarto prudenziale del 20% del credito. Se la cessione avviene pro soluto lo scarto prudenziale è anche più elevato.
L’importo risultante dall’applicazione dello scarto viene accreditato al cliente in conto corrente con valuta in giornata e contemporaneamente in un conto detto “c/anticipi su fatture” sul quale maturano gli interessi passivi per il cliente.
L’operazione di anticipi su fatture tuttavia risulta più conveniente per la banca in quanto:
· se avviene pro solvendo la banca può rifarsi sul cedente in caso di inadempimento del debitore;
· gli interessi maturano su tutta la somma messa a disposizione, a prescindere dall’entità e dalla durata degli utilizzi.
I finanziamenti a breve termine si giustificano, come lo smobilizzo crediti, con la necessità da parte delle imprese di colmare eventuali deficit di cassa. Le banche prima di concedere un finanziamento alle imprese vogliono conoscere a fondo la posizione finanziaria e i piani futuri. Inoltre l’attenzione viene rivolta anche alla situazione economico-finanziaria dell’impresa una volta “affidata”: assume quindi importante rilievo la redazione dei bilanci di esercizio e dei reports
infrannuali.
Quindi, tante volte, non è semplice ottenere un prestito a breve, ma una volta ottenuto si potrebbero avere anche dei riscontri positivi d’immagine (si pensi, ad esempio, agli investitori che sapendo che le banche hanno creduto nell’azienda sono maggiormente disposti a investirvi).
Le aperture di credito in c/c sono forme tecniche di utilizzo del fido erogato da una banca ai sui clienti. Con l’apertura di credito la banca attribuisce all’azienda cliente accreditata la facoltà di disporre di una determinata somma: le tecniche previste sono diverse, tra le quali lo scoperto di c/c, cioè la possibilità di disporre di somme che superano la provvista presente sul conto dell’azienda affidata oppure l’apertura di credito garantita, in cui il contratto è assistito da garanzie reali o personali.
Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito accordato e può, con successivi versamenti, ripristinarne la disponibilità. Le modalità di utilizzo consentono di distinguere l’apertura di credito semplice da quella in conto corrente. Nell’apertura di credito semplice l’accreditato ha diritto di utilizzare il credito una sola volta, anche se in più soluzioni. Nell’apertura di credito in conto corrente l’accreditato può ricostruire,
tramite successivi versamenti, la disponibilità del credito accordato e quindi continuare ad utilizzare la somma così reintegrata.
Di particolare rilievo all’interno delle aperture di credito sono le cosiddette operazioni di denaro caldo. E’ uno strumento di finanziamento bancario a brevissimo termine, solitamente negoziato a vista (con un termine di preavviso di 48 ore per il rimborso), altrimenti a termine con una durata non superiore ai 30 giorni.
Questo tipo di finanziamento è correlato in modo evidente a particolari situazioni di mercato (in particolari circostanze, ad esempio, a seguito di una manovra espansiva della base monetaria, le banche trovano nell’offerta di denaro caldo uno strumento valido per l’impiego della maggiore liquidità di cui si trovano a disporre).
Il principale vantaggio di questa modalità di finanziamento risiede nel fatto che l’impresa ha la possibilità di sfruttare una fonte finanziaria molto elastica, che rappresenta lo strumento ideale della gestione di cassa, permettendole di equilibrare gli sfasamenti temporali tra flussi in entrata e flussi in uscita.
Inoltre l’impresa ha un costo correlato non alla linea di credito concessa, bensì al credito effettivamente utilizzato: essa ha una riserva di liquidità che in caso di non utilizzo ha un costo quasi nullo.
Le anticipazioni bancarie sono finanziamenti garantiti dalla costituzione di beni in pegno. L’operazione è regolata da un contratto principale relativo al prestito e da uno accessorio che definisce gli obblighi assunti dal debitore per garantire gli adempimenti del contratto. Il pegno è costituito mediante consegna alla banca dei beni (merci o valori mobiliari) oppure con la girata in garanzia dei documenti che ne conferiscono l’esclusiva disponibilità.
In questo tipo di rapporto si ha quindi l’inscindibile legame tra la concessione di un credito e la costituzione della sua garanzia.
Il negozio di credito si presenta anche in questo caso sotto due forme:
· semplice: la banca consegna al cliente una determinata somma di denaro, che deve essere restituita a una determinata scadenza;
· in conto corrente: la banca accredita una somma a favore del cliente e questi può, non solo prelevarla in più riprese, ma altresì, con successivi versamenti, ripristinarne la originaria
disponibilità.
© www.villaggiomondiale.it - Tesi di laurea sull'Ict di Andrea Lomonaco