Le joint ventures si differenziano per tipologia di controllo e per il tipo di orientamento.
In relazione al controllo si possono avere due situazioni opposte:
· shared management joint venture: le imprese che hanno dato vita alla joint venture svolgono un ruolo attivo e bilanciato nel gestire l’affiliata creata;
· dominant parent joint venture: una delle imprese, fin dall’inizio o con il passare del tempo, assume una posizione dominante nel gestire l’affiliata.
Prendendo invece, come criterio discriminante, l’orientamento, si assiste alla presenza di tre tipologie di joint ventures:
· verticale;
· orizzontale;
· diagonale.
La joint venture verticale si caratterizza per il manifestarsi di un rapporto di fornitura alle imprese partecipanti che, a loro volta, si dispongono verticalmente lungo la filiera produttiva (è possibile immaginare una joint venture che svolge il ruolo di fornitrice per due imprese di cui una assolve al compito di trasformazione delle materie prime o semilavorati, l’altra si impegna nella fase di produzione e assemblaggio del prodotto).
La joint venture orizzontale vede invece la partecipazione da parte delle imprese, così come dell’affiliata, allo stesso settore.
Infine è possibile parlare di joint venture diagonale quando si hanno iniziative rivolte alla sperimentazione e allo sviluppo di attività nuove rispetto all’esperienza delle imprese partecipanti, di fatto, quindi, all’avvio di strategie di diversificazione in campi le cui difficoltà tecnologiche, di mercato e più in generale di rapporto con l’ambiente, consigliano di affrontarne lo sviluppo condividendo i rischi con una o più imprese.
Il licensing è una forma di collaborazione a lungo termine con la quale un’impresa (il licenziante) permette ad un’altra (il licenziatario) l’ottenimento di un prodotto o l’uso di un processo, secondo determinate condizionie
dietro il pagamento di un corrispettivo. Il licenziante è titolare di diritto o di fatto di una proprietà industriale (brevetto o know-how); il licenziatario ha la possibilità di operare entro certi limiti produttivi, commerciali e territoriali.
Si distinguono generalmente tre tipologie di licenze:
· di brevetto: richiesta di operare all’interno del terreno protetto dalla licenza;
· di know-how: trasferimento di conoscenze, competenze e capacità dal licenziante al licenzatario;
· miste: cessione di diritti brevettali e know-how.
Il licensing è una forma di collaborazione che assicura vantaggi reciproci al licenziante e al licenziatario e prelude, generalmente, a forme più ampie tra i due partners da un punto di vista tecnologico-commerciale.
Il licensing permette al licenziante di poter operare in un mercato nuovo, attraverso la sua tecnologia, mediante l’operato del licenziatario e senza investire ingenti capitali; consente un ritorno economico aggiuntivo per gli investimenti in ricerca che si sono resi necessari per sviluppare la nuova tecnologia; offre la possibilità di accrescere le prospettive di sviluppo della tecnologia stessa abbassando i costi di ricerca.
Il vantaggio più grande per il licenziatario, invece, risiede nello sfruttamento di una tecnologia innovativa, evitando gli onerosi costi di ricerca (di base, ricerca applicata e sviluppo tecnologico) necessari da sostenere per sviluppare nuove prassi produttive.
Tuttavia, accanto a questi vantaggi bilaterali, è importante ricordare come un contratto di licensing rappresenta anche un forte rischio, soprattutto per il licenziante. Infatti è molto probabile la creazione involontaria di nuovi concorrenti nel settore di appartenenza, così come è difficile avere un controllo diretto sulla diffusione della tecnologia trasferita: si potrebbero cioè generare fenomeni di spill-over (concettualmente il termine sta a significare “effetti
di ricaduta”), per cui la nuova tecnologia si diffonderebbe rapidamente all’interno del mercato, al di là del singolo contratto di licenza stipulato con il licenziatario.
L’associazione temporanea tra imprese (abbreviata con l’acronimo A.T.I.) è un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Essa infatti nasce dalla convenienza, per due o più imprese, a collaborare tra loro, senza essere costrette a ricorrere alla costituzione di un’impresa comune o di un consorzio, che, in caso di esito negativo dell’affare, sarebbe destinato a scomparire immediatamente, con dei costi peraltro difficilmente recuperabili. Alla base di questo tipo di relazione vi è perciò la convenienza economica nell’eseguire un’operazione che, per sua complessità tecnica,
organizzativa e finanziaria e per la presenza di alti rischi, difficilmente potrebbe essere attuata con le forze di una singola impresa.
Si tratta perciò di un accordo tra imprese facenti parte del medesimo settore allo scopo di realizzare insieme un prodotto/servizio che richiede competenze e know-how che nessuna delle aziende partecipanti possiede completamente.
In altre parole, si tratta di una joint venture, di cui poi costituisce l’ipotesi più rilevante, che si è diffusa maggiormente nel settore dei lavori pubblici, sopratutto a partire dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, da quando cioè si è introdotta proprio la figura del "raggruppamento delle imprese per la partecipazione agli appalti e per l’esecuzione delle opere pubbliche".
Abbiamo due tipi di associazioni temporanee di imprese:
· orizzontali;
· verticali.
Nel primo caso (associazioni orizzontali), il rapporto di collaborazione viene istituito tra imprese che esercitano attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i lavori e così ottenere, grazie al cumulo delle iscrizioni, i requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto. Nel secondo (associazioni verticali), tale omogeneità tra le attività delle associate non esiste, e un’impresa che svolge la categoria di attività principale, oggetto della gara, assume la posizione di capogruppo e riunisce altre imprese che svolgono attività
corrispondenti a parti dell’opera che il bando definisce come scorporabili.