DIRITTO INTERNAZIONALE E GUERRA UMANITARIA |
n.
37
di
Giano.
Pace,
ambiente
e
problemi
globali.
Gennaio
-
aprile
2001
Mi
occuperò,
in
tre
successivi
paragrafi,
di
aspetti
distinti
del
recente
fenomeno
del
ricorso
alla
"guerra
umanitaria",
e
cioè
dall’uso
della
forza
internazionale
motivato
dall’esigenza
di
tutelare
i
diritti
dell’uomo.
Nel
primo
paragrafo
tratterò
i
presupposti
storico–politici
del
fenomeno,
riferendomi
in
particolare
alla
strategia
del
new
world order,
elaborata
dagli
Stati
Uniti
nei
primi
anni
Novanta
del
secolo
scorso.
Nel
secondo
paragrafo
affronterò
gli
aspetti
propriamente
giuridici
dell’uso
della
forza
internazionale
per
ragioni
umanitarie,
esaminando
sia
il
caso
in
cui
tale
uso
sia
stato
autorizzato
del
Consiglio
di
Sicurezza
delle
Nazioni
Unite,
sia
il
caso
in
cui
non
sia
stato
autorizzato.
Nel
terzo
paragrafo
mi
occuperò
del
rapporto
fra
la
prospettiva
universalistica
implicita
nell’"interventismo
umanitario"
e
l’attuale
ordinamento
internazionale,
che
ha
come
presupposto
la
sovranità
degli
Stati
nazionali
e
il
principio
della
non
ingerenza
nella
loro
domestic
jurisdiction.
Concluderò
con
un
accenno
alle
prospettive
di
una
efficace
tutela
internazionale
dei
diritti
soggettivi.
1.
La
strategia
della
global
security
Il
2
agosto
1990,
in
un
discorso
ad
Aspen,
nel
Colorado,
il
Presidente
degli
Stati
Uniti,
George Bush,
traccia
le
linee
di
un
progetto
di
pace
stabile
ed
universale,
che
chiama
new
world
order.
Gli
Stati
Uniti,
sostiene Bush,
hanno
vinto
la
terza
guerra
mondiale
–
la
guerra
fredda
–
e
dunque
spetta
a
loro
il
compito
di
progettare
lo
sviluppo
futuro
delle
relazioni
internazionali
e
di
indicarne
i
principi
e
le
regole.
Il
progetto
di
George
Bush
viene
perfezionato
nell’agosto
del
1991
con
la
direttiva
National
Security
Strategy
of
the
United States.
E
agli
inizi
del
1992,
le
linee
strategiche
delineate
dal
Presidente
vengono
sviluppate
in
dettaglio
nel
documento
Defence
Planning Guidance,
redatto
da
uno
staff
di
funzionari
del
Dipartimento
di
Stato
e
del
Ministero
della
Difesa,
sotto
la
presidenza
del
Sottosegretario
alla
Difesa
Paul Wolfowitz.
Nel
frattempo
un’ampia
letteratura
specialistica
va
elaborando
le
implicazioni
strategico–militari
della
nozione
di
global
security
che
è
al
centro
di
questi
documenti.
Il
mondo
non
è
più
diviso
dalle
tradizionali
barriere
ideologiche
e
tuttavia,
si
sostiene,
le
minacce
contro
la
pace
non
si
sono
estinte:
si
sono
fatte
più
capillari
e
diffuse
e
richiedono
quindi
forme
nuove
di
concentrazione
e
di
esercizio
del
potere
internazionale.
Le
indicazioni
strategiche
che
emergono
da
questi
documenti
sono
essenzialmente
le
seguenti
cinque:
1.
il
crollo
dell’impero
sovietico
e
la
fine
della
guerra
fredda
hanno
aperto
una
nuova
era,
nella
quale
si
è
attenuato
il
pericolo
di
una
guerra
nucleare
di
ampie
proporzioni.
Gli
Stati
Uniti
hanno
a
portata
di
mano
la
"straordinaria
possibilità"
di
costruire
un
sistema
internazionale
giusto
e
pacifico,
ispirato
ai
valori
della
libertà,
dello
Stato
di
diritto
e
della
democrazia;
2.
la
costruzione
del
nuovo
ordine
mondiale
deve
fondarsi
su
un
sistema
di
"sicurezza
globale"
che
tenga
conto
della
crescente
interdipendenza,
su
scala
planetaria,
dei
fattori
economici,
tecnologici
e
informatici.
Questo
sistema
di
global
security
esige
una
stretta
cooperazione
fra
i
paesi
che
appartengono
alle
tre
grandi
aree
industriali
del
pianeta:
l’America
del
Nord,
l’Europa,
il
Giappone;
3.
data
l’accresciuta
complessità
e
interdipendenza
dei
fattori
internazionali,
gli
interessi
vitali
dei
paesi
industriali
sono
divenuti
più
vulnerabili.
A
rischio
sono
il
libero
e
regolare
accesso
alle
fonti
energetiche,
l’approvvigionamento
delle
materie
prime,
la
libertà
e
la
sicurezza
dei
traffici
marittimi
ed
aerei,
la
stabilità
dei
mercati
mondiali,
in
particolare
di
quello
finanziario.
I
paesi
industriali
sono
inoltre
minacciati
dal
terrorismo
internazionale
e
dalla
proliferazione
delle
armi
biologiche,
chimiche
e
nucleari;
4.
l’organizzazione
di
un
sistema
di
global
security
comporta
una
correzione
della
strategia
difensiva
della
Nato,
che
non
è
più
impegnata
a
contrastare
il
patto
di
Varsavia.
Il
tradizionale
quadro
geografico
dell’Alleanza
atlantica
deve
dilatarsi
fino
a
tener
conto
dei
crescenti
rischi
di
disordine
internazionale
provenienti
da
una
molteplicità
di
aree
regionali,
in
modo
particolare
dal
Terzo
mondo;
5.
le
grandi
potenze,
responsabili
dell’ordine
mondiale,
dovranno
considerare
superato
il
vecchio
principio
vestfaliano
della
non
ingerenza
nella
domestic
jurisdiction
degli
Stati
nazionali.
Esse
dovranno
esercitare
e
legittimare
un
loro
diritto–dovere
di
"ingerenza
umanitaria"
nei
casi
in
cui
si
renderà
necessario
intervenire
per
risolvere
crisi
interne
a
singoli
Stati,
in
modo
particolare
per
prevenire
o
reprimere
gravi
violazioni
dei
diritti
dell’uomo.
Fin
dagli
anni
Sessanta
varie
associazioni
internazionali
avevano
sostenuto
il
principio
dell’"ingerenza
umanitaria"
come
diritto
di
intervento
della
comunità
internazionale
entro
i
confini
di
uno
Stato
per
accertare
un’eventuale
violazione
dei
diritti
dell’uomo
e
per
portare
soccorso
alle
popolazioni
colpite.
E
negli
Stati
Uniti,
nel
corso
della
presidenza
Carter,
l’argomento
della
difesa
dei
diritti
dell’uomo
era
stato
ufficialmente
proposto
come
un
motivo
giuridicamente
legittimo
di
interferenza
negli
affari
interni
di
uno
Stato.
Ma
è
nel
corso
degli
anni
Novanta
del
Novecento
che
la
prospettiva
dell’"ingerenza
umanitaria",
elemento
chiave
della
strategia
egemonica
del
new
world
order,
si
è
progressivamente
affermata
entro
la
prassi
internazionale.
In
parallelo,
ha
preso
corpo
in
Occidente
la
tendenza
a
sostituire,
anche terminologicamente,
il
"diritto
internazionale
umanitario"
al
"diritto
internazionale
di
guerra".
Quest’ultimo,
come
è
noto,
era
il
risultato
del
lungo
processo
di
adattamento
e
di
secolarizzazione
dei
principi
etico–religiosi
della
dottrina
del
bellum
justum
elaborata
dalla
teologia
cattolica.
Si
è
sostenuto
in
particolare
che
il
nuovo
"diritto
internazionale
umanitario"
legittimava
in
varie
forme
–
misure
di
carattere
economico,
interventi
di
peace–enforcing,
giurisdizioni
penali
internazionali
–
la
possibilità
che
la
sovranità
degli
Stati
subisse
deroghe
in
funzione
della
protezione
internazionale
dei
diritti
dell’uomo.
L’assunzione
filosofico–giuridica
sottostante
è
che
la
tutela
internazionale
dei
diritti
dell’uomo
oggi
deve
essere
considerata
un
principio
di
carattere
prioritario
rispetto
alla
sovranità
degli
Stati.
La
"sovranità
esterna"
di
uno
Stato
–
non
diversamente
dalla
sua
"sovranità
interna",
esercitata
nei
confronti
dei
propri
cittadini
–
non
può
essere
considerata
una
prerogativa
assoluta
e
illimitata,
tanto
più
nel
contesto
di
una
società
planetaria
che
i
processi
di
integrazione
rendono
sempre
più
coesa
e
carica
di
interdipendenze
funzionali.
Quando
un
governo
calpesta
i
diritti
fondamentali
dei
suoi
cittadini
o
commette
crimini
contro
l’umanità,
la
comunità
internazionale
ha
l’obbligo
e
il
diritto
di
intervenire.
Il
mantenimento
dell’ordine
internazionale
esige
che
a
tutti
gli
Stati
venga
imposto
un
livello
minimo
di
rispetto
dei
diritti
dell’uomo.
E
sanzioni
severe
devono
essere
perciò
previste
a
carico
degli
Stati
che
si
rendano
responsabili
di
persecuzioni
delle
minoranze
religiose,
razziali
o
etniche,
di
crimini
di
guerra,
di
assassinii
o
stupri
di
massa,
di
veri
e
propri
genocidi.
Nel
quadro
delle
assunzioni
strategiche
del
new
world
order
e
alla
luce
della
dottrina
dei
diritti
dell’uomo
la
prassi
del
humanitarian
interventionism
si
è
ampiamente
affermata
nell’ultimo
decennio
del
secolo
scorso
ad
opera
delle
Potenze
occidentali
e
per
impulso
soprattutto
degli
Stati
Uniti
e
dalla
Gran
Bretagna.
Questi
due
paesi
hanno
anzitutto
imposto,
a
conclusione
della
guerra
del
Golfo,
la
limitazione
della
sovranità
dell’Iraq,
definendo
entro
il
suo
territorio
–
e
progressivamente
allargandole
con
arbitrarie
decisioni
unilaterali
–
no
flying
zones
a
protezione
della
minoranza kurda.
Sono
seguiti
l’intervento
di
Potenze
occidentali
in
Somalia
e
in
Ruanda
e,
poi,
l’imponente
attività
militare
della
Nato
nei
territori
della
ex
Jugoslavia
nel
corso
della
guerra
bosniaca
(1993–95)
e
soprattutto
della
guerra
per
il
Kosovo
(1999).
Quest’ultimo
evento
bellico
ha
definitivamente
consacrato
la
prassi
dell’interventismo
umanitario,
assumendo
nel
modo
più
esplicito
la
motivazione
umanitaria
come
justa
causa
belli.
In
questo
caso
la
Nato
ha
ritenuto
che
l’uso
della
forza
internazionale
per
motivazioni
umanitarie
fosse
legittima
non
soltanto
in
opposizione
al
principio
di
non
ingerenza
nella
domestic
jurisdiction
di
uno
Stato
sovrano,
ma
anche
in
contrasto
con
la
Carta
delle
Nazioni
Unite
e
del
diritto
internazionale
generale.
Nel
frattempo
il
Consiglio
di
Sicurezza
delle
Nazioni
Unite
aveva
creato
ad
hoc
un
Tribunale
penale
internazionale
per
la
ex–Jugoslavia,
dotato
di
primazia
giurisdizionale
rispetto
ai
Tribunali
nazionali
operanti
nella
regione.
2.
Interventismo
umanitario
e
diritto
internazionale
Le
massime
istituzioni
internazionali,
a
cominciare
dal
Consiglio
di
Sicurezza
delle
Nazioni
Unite
e
dal
suo
Segretariato
generale,
hanno
di
fatto
assecondato
la
"svolta
umanitaria",
essenzialmente
voluta
dagli
Stati
Uniti,
senza
sollevare
obiezioni
di
principio.
È
stato
lo
stesso
Segretario
delle
Nazioni
Unite,
Kofi Annan,
a
dichiarare
ufficialmente
che
l’intervento
umanitario
può
prescindere,
in
caso
di
abusi
sistematici
e
massicci
dei
diritti
umani,
dal
principio
del
rispetto
della
sovranità
degli
Stati
e
della
non
ingerenza
nelle
loro
questioni
interne.
E
tuttavia,
la
tesi
secondo
la
quale
la
finalità
della
protezione
dei
diritti
dell’uomo
è
ormai
una
consuetudine
internazionale
che
giustifica
l’uso
internazionale
della
forza
non
è
pacifica.
Non
lo
è
sia
nel
caso
che
l’uso
della
forza
sia
stato
autorizzato
dalle
istituzioni
internazionali,
sia,
e
tanto
più,
se
non
sia
stato
autorizzato,
ciò
che
è
avvenuto
nella
guerra
che
nel
1999
la
Nato
ha
condotto
contro
la
Repubblica
Federale
Jugoslava.
In
questo
caso
la
motivazione
umanitaria
è
stata
invocata
come
ragione
sufficiente
di
legittimazione
etica
e
giuridica
dell’uso
della
forza
anche
al
di
fuori
delle
ipotesi
tassativamente
previste
dalla
Carta
delle
Nazioni
Unite
e
consentite
dal
diritto
internazionale
generale.
La
Carta
delle
Nazioni
Unite,
come
è
noto,
all’art.
2,
comma
4,
impone
ai
suoi
membri
di
astenersi
dalla
minaccia
e
dall’uso
della
forza
contro
l’integrità
territoriale
e
l’indipendenza
politica
di
qualsiasi
Stato.
È
prevista
una
sola
eccezione
generale:
la
forza
può
essere
usata
se
il
Consiglio
di
Sicurezza,
accertata
l’esistenza
di
una
minaccia
contro
la
pace
o
di
un
atto
di
aggressione,
decide
che
sia
necessario,
sotto
la
sua
direzione
e
il
suo
controllo,
fare
ricorso
alla
forza
per
ristabilire
la
sicurezza
internazionale (artt.
39
e
42).
A
questa
eccezione
generale
si
aggiunge
un’altra
ipotesi
specifica:
quella
del
diritto
di
"legittima
difesa"
(self–defence)
da
parte
di
uno
Stato
che
venga
aggredito
da
un
altro
Stato
o
da
un
gruppo
di
Stati
(art.
51).
Ci
sono
anzitutto
autori
che
escludono
l’esistenza
di
una
norma
consuetudinaria
che
in
deroga
alla
Carta
della
Nazioni
Unite
e
al
diritto
internazionale
generale
conferisca
al
Consiglio
di
Sicurezza
il
potere
di
autorizzare
l’uso
della
forza
in
situazioni
di
emergenza
umanitaria4.
Una
norma
consuetudinaria
di
questo
tipo
dovrebbe
emergere
dalla
prassi
uniforme
degli
Stati
e
dal
generale
convincimento
che
si
tratti
di
una
prassi
legale.
Ma
la
prassi
è
tutt’altro
che
uniforme
dal
punto
di
vista
della
regolarità
dei
comportamenti sanzionatori:
in
alcuni
casi,
ad
esempio
in
Somalia,
si
è
fatto
ricorso
all’intervento
armato;
in
altri
casi,
si
pensi
alla Cecenia,
si
è
ritenuto
sufficiente
lo
strumento
diplomatico;
in
altri,
come
nel
caso
dei
massacri
contro
la
minoranza
curda
da
parte
della
Turchia,
non
vi
è
stata
alcuna
reazione
della
comunità
internazionale.
Per
di
più,
si
sottolinea
che
persino
la
semplice
assistenza
umanitaria
(invio
di
derrate
alimentari,
medicine,
personale
civile, etc.)
viene
svolta
normalmente
con
il
consenso
dello
Stato
che
beneficia
dei
soccorsi.
Si
può
aggiungere
che
secondo
la
Corte
Internazionale
di
Giustizia
(sentenza
del
1986
sul
caso
Nicaragua,
paragrafi
187–90,
267–68)
il
divieto
dell’uso
della
forza
fa
parte
del
diritto
internazionale
consuetudinario
e
le
violazioni
dei
diritti
umani
non
giustificano
l’intervento
armato
di
Stati
stranieri
per
porvi
fine.
Per
quanto
riguarda
la
seconda
ipotesi
–
e
cioè
la
legittimità
dell’uso
della
forza
per
ragioni
umanitarie
anche
senza
l’autorizzazione
del
Consiglio
di
Sicurezza
–
la
tesi
favorevole
è
stata
sostenuta
da
Antonio Cassese,
ex–presidente
del
Tribunale
dell’Aja,
in
relazione
alla
guerra
per
il
Kosovo6.
Antonio
Cassese
ha
ammesso
che
la
Nato
aveva
commesso
una
grave
violazione
della
Carta
delle
Nazioni
Unite
muovendo
guerra
alla
Repubblica
Jugoslava
senza
che
ne
ricorressero
i
presupposti
di
carattere
giuridico.
E
tuttavia
ha
sostenuto
che
lo
Stato
che
aveva
subito
l’aggressione
non
meritava
alcuna
solidarietà
internazionale,
né
alcun
risarcimento
giuridico.
L’uso
della
forza
da
parte
della
Nato
era
stato
legittimo,
ha
sostenuto Cassese,
nonostante
la
violazione
della
Carta
della
Nazioni
Unite.
La
vicenda
della
guerra
per
il
Kosovo
è
stata
la
prova,
egli
ha
scritto,
che
"si
sta
creando
una
nuova
legittimazione
nel
diritto
internazionale
dell’uso
della
forza".
Entro
la
comunità
internazionale
sarebbe
cioè
in
atto
una
tendenza
normativa
a
considerare
legittimo
l’uso
della
forza,
anche
senza
un
preventivo
mandato
del
Consiglio
di
Sicurezza,
quando
si
tratti
di
porre
fine
a
gravi
violazioni
dei
diritti
umani.
Adottando
questo
punto
di
vista
si
può
ritenere,
ha
sostenuto Cassese,
che
l’intervento
militare
della
Nato
sia
stato
perfettamente
legittimo
sul
piano
giuridico,
oltre
che
su
quello
etico–umanitario.
Più
in
generale
l’opinione
di
Cassese
è
che
non
sia
saggio
auspicare
che
la
violazione
della
Carta
delle
Nazioni
Unite
da
parte
della
Nato
resti
un
caso
isolato.
È
illusorio
attendersi
che
in
futuro
il
principio
vestfaliano
del
rispetto
della
sovranità
degli
Stati
venga
rispettato
dalle
grandi
Potenze.
Un
atteggiamento
di
questo
tipo
è,
oltre
che
inefficace,
conservatore.
Il
diritto
internazionale,
ha
sostenuto Cassese,
deve
essere
aggiornato.
Compito
del
giurista
non
è
di
opporsi
velleitariamente
alla
tendenza
"umanitaria"
in
atto,
ma
di
precisare
le
condizioni
perché
essa
dia
luogo
ad
un
regime
giuridico
internazionale,
che
preveda
una
nuova
ipotesi
di
uso
legittimo
della
forza
e
la
sottoponga
a
regole
generali.
E
Cassese
si
è
impegnato
a
definire
la
nuova
ipotesi
"umanitaria"
di
uso
legittimo
della
forza
anche
senza
l’autorizzazione
del
Consiglio
di
Sicurezza
e
a
indicarne
minuziosamente
le
condizioni
formali.
[...]
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