In questo quadro dobbiamo porre
l’accento sull’ultimo segmento perché è il segmento che chiamiamo potere
amministrativo; l’amministrazione non può emanare qualunque atto ma può
emanare un atto che sia l’estrinsecazione di quel preciso potere pubblico.
Non è dunque corretto parlare di un singolo potere amministrativo ma di
più poteri amministrativi che sono gli strumenti per la realizzazione di
interessi specifici.
Potere vincolato: per realizzare l’interesse pubblico la
legge può prevedere tutto quello che l’amministrazione deve fare vincolando
quest’ultima alla norma giuridica;
Potere discrezionale: la norma nell’attribuire il potere,
nel fissare l’interesse pubblico lascia un ambito di valutazione
all’amministrazione sul come e sul quando agire per l’attuazione
dell’interesse pubblico specifico. La norma giuridica può concedere un
potere discrezionale più o meno ampio. La discrezionalità consiste nella
valutazione e nella scelta dell’interesse per la realizzazione
dell’interesse pubblico dato dalla legge.
L’identificazione
dell’interesse pubblico è del potere legislativo mentre l’attuazione di
tale interesse è del potere amministrativo.
I principi
dell’azione amministrativa li troviamo nell’art. 97 della Costituzione in
cui si dichiara che i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni
di legge e secondo i criteri guida dell’imparzialità e del buon andamento
(interessi primari).
L’imparzialità
attiene al momento della valutazione che deve essere imparziale e solo
attraverso la conoscenza di tutti gli interessi in gioco si può tentare la loro
conciliazione.
Il buon andamento riguarda il fine di raggiungere il massimo del profitto
sociale col minimo del costo sociale ( efficienza;
per efficacia intendiamo invece il solo raggiungimento dello scopo).
Gli interessi
secondari, che quindi vengono dopo quelli primari dell’imparzialità e del
buon andamento, sono quelli che riguardano l’ambiente, la salute
e i beni culturali.
A volte la
norma non dà all’amministrazione il potere di scegliere gli interessi ma gli
dà il potere di valutare le circostanze e i presupposti della scelta e il
presupposto ha bisogno di un accertamento tecnico. L’accertamento tecnico può
portare ad un risultato unico oppure ad un ventaglio di risultati tra cui
l’amministrazione dovrà compiere la propria scelta.
La discrezionalità
tecnica attiene alle opzioni tecniche per l’accertamento del presupposto
mentre la discrezionalità amministrativa è la possibilità da parte
dell’amministrazione di scegliere tra più interessi. L’atto amministrativo
è il risultato finale del potere e un atto amministrativo è un atto giuridico
emanato dalla Pubblica Amministrazione; l’atto più importante è il
provvedimento amministrativo che è espressione di potere. Il provvedimento
amministrativo è un atto unilaterale, tipico e nominato contenente una
statuizione di volontà capace di incidere su situazioni soggettive.
L’unilateralità
riguarda la volontà di una sola parte di incidere sulle situazioni soggettive
perché ne ha il potere per raggiungere l’interesse pubblico; se il potere è
tipico per la realizzazione di un certo interesse anche l’atto è tipico;
ciascun atto è nominato ovvero ha un proprio nomen iuris; il
contenuto, la statuizione di volontà, è la decisione, il cuore del
provvedimento.
Il primo
carattere del provvedimento amministrativo è l’autorità ovvero la
facoltà conferita all’amministrazione di emanare il provvedimento. Il
provvedimento non è solo autorativo ma è anche esecutivo ovvero
l’atto ha effetti giuridici e la produzione di effetti del provvedimento
amministrativo continua anche se il provvedimento è illegittimo. Il
provvedimento ha una capacità autosanante che lo rende, trascorso un
certo periodo di tempo (tutti gli atti amministrativi sono impugnabili entro 60
giorni dalla conoscibilità dell’atto), inoppugnabile.
Il
procedimento che consente di sospendere l’efficacia dell’atto è la sospensiva
che può essere richiesta solo per i casi in cui si dimostra che l’efficacia
dell’atto provoca danni gravi ed irreparabili. L’ultimo carattere del
provvedimento amministrativo è l’esecutorietà ovvero la possibilità
di portare a termine gli effetti dell’atto pur non andando incontro agli
interessi del destinatario. L’illegittimità dell’atto si divide in
queste tre categorie di vizi:
Con il termine procedimento
si fa riferimento ad una serie di
atti tendenti al risultato finale o meglio al provvedimento perché solo questo
ultimo è espressione di potere. La vocazione del potere amministrativo è
quella di essere discrezionale.
Fasi del
procedimento amministrativo
-
iniziativa ed istruttoria del procedimento:
l’iniziativa può essere assunta attraverso un istanza di parte oppure
tramite un’iniziativa d’ufficio; l’istruttoria consiste
nell’acquisizione di dati, elementi tecnici relativi all’interesse ed è
governata dal principio di imparzialità;
-
fase decisoria: è la fase in cui si prende
la decisione ovvero viene decisa la volontà dell’amministrazione;
-
fase di integrazione dell’efficacia. È la
fase in cui l’amministrazione provvede al completamento burocratico del
provvedimento attraverso operazioni di controllo, visti, ecc.
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI
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